Luglio 19

IL DECRETO DIGNITA’ IN VIGORE DAL 14/07/2018

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È entrato in vigore in data sabato 14 luglio 2018 il c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018) il quale apporta numerose modifiche alla disciplina del lavoro a termine, del lavoro somministrato, del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo nei c.d. contratti a tutele crescenti, per ciò che concerne la normativa sul lavoro.

L’efficacia del decreto dignità è “precaria” poiché è subordinata e condizionata alla conversione in legge che deve avvenire, pena la perdita di efficacia “dall’inizio”, entro l’11/09/2018.

Con ogni probabilità, il testo normativo subirà delle modifiche nella conversione in legge.

Luglio 19

DECRETO DIGNITA’ – IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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Ambito di applicazione – Contratti a tempo determinato stipulati dal 14 luglio 2018 in poi; rinnovi e proroghe, effettuati a partire dal 14 luglio, dei contratti in corso.
Nel caso in cui la durata del rapporto sia superiore a 24 mesi alla data del 14 luglio, il rapporto potrà giungere a naturale scadenza, senza possibilità di nuove proroghe o rinnovi.

Durata massima contratto a termine acausale – 12 mesi (prima era di 36), per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Causali – Il superamento della durata massima di 12 mesi, fino ad un massimo di 24 mesi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, può avvenire solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

Luglio 19

DECRETO DIGNITA’ – LE NOVITA’ PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

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In caso di stipula di contratti a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore (Agenzia di lavoro somministrato) e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato, come modificata dal Decreto Dignità.
Le novità normative, pertanto, riguardano esclusivamente il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l’Agenzia e il proprio dipendente assunto a tempo determinato, inviato in missione presso l’utilizzatore e non riguardano, direttamente, il rapporto intercorrente tra utilizzatore (azienda) e lavoratore somministrato.

Luglio 11

DAL 1° LUGLIO PAGAMENTO RETRIBUZIONE CON MODALITA’ TRACCIABILI. DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI

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Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori subordinati, ai co.co.co. e ai soci lavoratori delle cooperative con modalità tracciabili, escluso qualsiasi utilizzo del contante.

La corresponsione della retribuzione, o di anticipi di essa, potrà avvenire solo mediante:
1) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
2) strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, PayPal, carte prepagate ricaricabili);
3) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4) emissione di assegno consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.

Tale obbligo sussiste a prescindere

Luglio 11

IL TFR IN BUSTA PAGA TERMINA IL 30/06/2018

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Si ricorda che è scaduto il 30 giugno 2018 il TFR in busta paga (c.d. Qu.I.R.).
I dipendenti che hanno optato per tale scelta, pertanto, subiranno un alleggerimento della busta paga a decorrere dal 1° luglio 2018.
Infatti l’importo del TFR in busta paga aumentava direttamente le voci retributive (corpo del cedolino). Tale importo, tuttavia, era soggetto a tassazione ordinaria, incluse le addizionali IRPEF regionali e comunali. Nel cedolino relativo a luglio 2018 e successivi, l’importo come sopra calcolato viene accantonato (o versato al Fondo di Tesoreria), come accadeva in precedenza, e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.