Gennaio 10

GREEN PASS – LE NOVITA’ DA GENNAIO 2022

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER CHI HA COMPITUO 50 ANNI

Il D.L. n. 1 del 2022 è entrato in vigore l’8 gennaio 2022.
Introduce, dalla data di entrata in vigore fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo di vaccinazione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della citata disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
Esenzione: L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Dal 1° febbraio 2022 scattano le sanzioni da 100 euro una tantum per gli over 50 che:
a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario; c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
I controlli saranno demandati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà incroci tra i dati della tessera sanitaria e dell’anagrafe.

CONTROLLI GREEN PASS OVER 50 DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Dal 15 febbraio 2022 per accedere a tutti i luoghi di lavoro gli over 50 devono possedere ed esibire il super green pass ovvero la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della predetta prescrizione da parte degli over 50 che svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro.
Non cambiano le modalità di verifica da parte dei datori di lavoro: i controlli sul super green pass al lavoro ricalcano quelli attualmente validi per il pass “semplice”, quindi, tra l’altro, con verifiche attraverso la piattaforma Inps o con la consegna della certificazione al datore di lavoro (si consiglia di aggiornare le relative policy aziendali).
I lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per tutte le imprese, non solo più quelle sotto i 15 addetti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
In caso di violazione del suddetto obbligo è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo, ferme le conseguenze disciplinari. La sanzione è raddoppiata, come precisato da Palazzo Chigi nei giorni scorsi, se l’inadempimento viene reiterato.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti esentati dall’obbligo a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Per chi ha meno di 50 anni restano in vigore le norme attuali, vale a dire il green pass “semplice”, che si ottiene anche con il tampone.

VALIDITA’ DEL GREEN PASS
Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione:

• per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
• per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:
• se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:
• 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
• 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi.
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Il calendario delle scadenze dell’emergenza Covid

08-gen

Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia

10-gen 

Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o ma-trimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all’aperto; sale gioco, sale bingo e casinò.

Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque).

20-gen

Scatta l’obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri. Pass verde di base anche nei centri estetici.

01-feb

Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati.
Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l’elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm).
Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi.
Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università.

15-feb

Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

31-mar

Fine dello stato di emergenza.

15-giu

Fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati

Per le persone che accedono senza certificazione verde (sia base che rafforzata) ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averla, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del green pass, se omette di effettuare il controllo. Se vengono riscontrate due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell’attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di 10 giorni.

Gennaio 10

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

Da marzo 2022 l’assegno unico universale (Auu) sostituirà gli assegni per il nucleo familiare, il premio previsto per le nascite o le adozioni, il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli sotto i 21 anni.
A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito, quindi, l’assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Quindi tutte le somme oggi riconosciute o anticipate dal datore di lavoro in busta paga sono sostituite da un solo assegno che viene gestito e pagato direttamente dall’Inps a cui i lavoratori devono presentare richiesta tramite un’applicazione già disponibile sul portale www.inps.it, o avvalendosi di un patronato.
Per evitare che nel mese di marzo i lavoratori abbiano una minore disponibilità economica, l’Inps ricorda di inoltrare le richieste entro il 28 febbraio 2022, assicurandosi così la ricezione dell’assegno unico nel mese successivo. Per le istanze pervenute oltre tale data, il pagamento verrà eseguito entro la fine del mese seguente.
Le istanze telematiche possono già essere presentate anche se l’erogazione dello stesso avverrà da marzo.
La gestione dell’assegno unico è di esclusiva competenza Inps e il datore non viene coinvolto.
Ogni eventuale disservizio o anomalia dovrà, quindi, essere gestita dal lavoratore direttamente con l’Inps.
Il 31 dicembre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente, hanno predisposto un’informativa relativa all’assegno unico e universale, che si allega alla presente (allegato 1 INFORMATIVA AI DIPENDENTI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI), invitando le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti del nuovo istituto.
Si invitano quindi i gentili clienti a diffondere l’informativa allegata mediante affissione in bacheca o mediante consegna ai dipendenti (via mail, a mani o con qualunque mezzo atto a portare a conoscenza dei lavoratori l’informativa allegata).
Novembre 30

SUPER GREEN PASS

In vigore dal 27/11/2021 il c.d. DL Super Green Pass.
Di seguito le misure principali:

• Adempimento obbligo vaccinale: comprende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

• Esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario: obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva, dal 15/12/2021, della somministrazione della dose di richiamo. Tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

• Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 (zona bianca) potranno accedere al cinema, al teatro, allo stadio, in discoteca, nei ristoranti, bar, pub al chiuso solo i soggetti in possesso del c.d. “Super Green Pass” (no tampone, ma vaccino effettuato in stato di validità o avvenuta guarigione da Covid), oltreché i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Il Super Green Pass entra in vigore, invece, per le zone gialle e arancioni da lunedì 29 novembre.

• Per le mense e il catering continuativo su base contrattuale continuerà ad applicarsi il Green Pass ordinario (anche tampone rapido effettuato ogni 48 ore oppure tampone molecolare effettuato ogni 72 ore).

• Dal 15 dicembre la durata della validità delle Green Pass attestanti l’avvenuta vaccinazione è ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. In caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) il green pass avrà validità di 9 mesi dalla nuova dose.

• Fino al 5 dicembre il super green pass potrà essere controllato in formato cartaceo in attesa che i sistemi di verifica digitale (la app Verifica C19) vengano adeguati a distinguere le certificazioni rafforzate.

• Per lo svolgimento dell’attività lavorativa rimane invariato quanto già comunicato nelle precedenti circolari (accesso anche con tampone).

Novembre 30

ADEMPIMENTI PRIVACY

Si ricorda nuovamente di osservare tutti gli adempimenti inerenti alla privacy tra cui la sottoscrizione e la consegna, in fase di assunzione, dell’Informativa ex articolo 13 GDPR 679/2016 per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato per il personale dipendente.
Novembre 21

GREEN PASS – LE NOVITA’ SUI CONTROLLI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

La legge di conversione del DL 127/2021, che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, entra in vigore il 21/11/2021 e apporta le modifiche elencate di seguito:

• Per semplificare le verifiche del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15 dipendenti, il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come previsto in precedenza, purché entro il 31 dicembre (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi.

• In caso di scadenza della validità del Green pass durante l’orario di lavoro, il lavoratore può rimanere in servizio senza sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Ottobre 26

DECRETO FISCALE

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il c.d. Decreto Fiscale, in vigore dal 22 ottobre 2021, introduce la concessione di ulteriori trattamenti di:
FIS, CIGD, Assegno Ordinario: 13 settimane per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane concesse dal Decreto Sostegni e decorso il predetto periodo di 28 settimane.
CIGO COVID per aziende del settore tessile, abbigliamento e pelletteria (codici Ateco 13, 14 e 15): 9 settimane per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, a condizione che l’accesso avvenga al termine del periodo di cassa integrazione salariale ordinaria eventualmente già autorizzato per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Non è dovuto il contributo addizionale.
Il trattamento può essere concesso ai lavoratori in forza alla data del 22 ottobre.
La concessione dei trattamenti è subordinata al divieto di licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivo, per la durata della fruizione degli ammortizzatori stessi.

RIFINANZIATA LA QUARANTENA
Il Decreto Fiscale rifinanzia la quarantena fino al 31/12/2021: la quarantena torna ad essere equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico e non computabile ai fini del comporto.
Per il periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2021 ai datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare il rimborso è riconosciuto al datore una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il citato rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa domanda (le cui modalità e termini saranno specificati dall’Inps).

SICUREZZA: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

Il Decreto Fiscale estende i casi di applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed inasprisce le sanzioni per le “gravi violazioni” sulla sicurezza del lavoro.

In base alla nuova disciplina, l’ispettorato nazionale del lavoro deve adottare il provvedimento di sospensione quando riscontra:

  • che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, al momento dell’accesso ispettivo, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non può essere adottato per le ipotesi di lavoro in nero e irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
  • a prescindere dal settore di intervento per le seguenti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro
FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 2.500 euro
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione 2.500 euro
Mancata formazione ed addestramento 300 euro per lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile 3.000 euro
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (Pos) 2.500 euro
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto 300 euro per lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3.000 euro
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 3.000 euro
Lavori in prossimità di linee elettriche, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 3.000 euro
Presenza di conduttori nudi di tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguiti rischi 3.000 euro
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti 3.000 euro
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo 3.000 euro

Il provvedimento di sospensione va adottato in relazione alla parte:

– dell’attività interessata alle violazioni;

o, alternativamente

– dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle seguenti violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall’alto. In questi casi, pur potendo l’attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro mantenendo, ovviamente, tutti i loro diritti, ivi compresi quelli patrimoniali e previdenziali.

Unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di stop è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

CONGEDI PARENTALI COVID FINO AL 31/12/2021
Il Decreto Fiscale riattiva fino al 31/12/2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti.
Lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni
Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
• della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
• dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
• della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo è utilizzabile solo se il figlio è convivente ufficialmente con il lavoratore (verifica anagrafica); situazioni di fatto che ne evidenziano la convivenza non rilevano ai fini del congedo.
Il beneficio non necessita del requisito dell’età del figlio e prescinde dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata. L’importante è che il figlio sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.
In entrambi i casi (figlio inferiore ai 14 anni o figlio disabile), il congedo può essere fruito sia per l’intera giornata che anche in modalità oraria.
Durante il periodo di congedo straordinario, l’INPS riconoscerà al lavoratore, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Inoltre, il periodo di congedo sarà, altresì, coperto da contribuzione figurativa. La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022: eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai lavoratori/genitori a decorrere da settembre 2021 e fino al 22 ottobre potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo straordinario con diritto all’indennità del 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.
I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all’altro.
Lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni
Qualora il figlio abbia un’età compresa fra 14 e 16 anni (15 anni e 364 giorni) il lavoratore può (alternativamente all’altro genitore) astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.
In questo caso, però, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione o a un’indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Il lavoratore avrà comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro e non potrà essere licenziato, in quanto l’assenza sarà considerata giustificata.

SUCC. PREC. 1 2 34 35