Novembre 30

ULTIMO MESE PER ASSUMERE AL RISPARMIO

Con la fine del 2016 terminano una serie di agevolazioni sulle assunzioni.
1. BENEFICI COLLEGATI ALLE ASSUNZIONI DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’
La prima uscita di scena è quella dei benefici collegati all’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, per via dell’abolizione di queste ultime. Dal 1° gennaio 2017 scompare, infatti, l’agevolazione per le nuove assunzioni di lavoratori in mobilità sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di iniziali contratti a termine, in via agevolata. Le aziende che hanno in organico lavoratori assunti con questo tipo di bonus devono operare un’attenta valutazione sul da farsi per cercare di ottenere gli eventuali vantaggi residui.
2. ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 40%
Termina anche l’incentivo disciplinato dalla legge Stabilità 2016.
È uno sgravio che si applica sulle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, alle seguenti condizioni:
a) lo sconto vale il 40% dei contributi sui nuovi assunti;
b) ha durata biennale, cioè di 24 mesi;
a) lo sconto soggiace al limite massimo di 3.250 euro annui.
L’incentivo si applica solamente alle assunzioni stabili, cioè quelle con un contratto a tempo indeterminato, anche
se per effetto di trasformazioni di precedenti rapporti a termine. Non si applica ai contratti di apprendistato e domestici.
3. SUPER BONUS PER TIROCINANTI DELLA GARANZIA GIOVANI
Altro incentivo in scadenza è quello c.d. superbonusoccupazione, legato al piano di Garanzia
Ottobre 18

TRACCIABILITA’ VOUCHER, AL VIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA VIA MAIL

Si ricorda che in data 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto correttivo del Jobs act.
Una delle principali novità riguarda la tracciabilità dei voucher.

I committenti (imprenditori o professionisti) devono fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro, all’indirizzo della direzione competente per territorio (Es: voucher.pesaro-urbino@ispettorato.gov.it; voucher.rimini@ispettorato.gov.it).

Le e-mail dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.

La comunicazione deve essere fatta per singolo lavoratore.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Ottobre 11

URGENTE: VOUCHER, IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT

Il decreto correttivo del Jobs act è entrato in vigore in data 8 ottobre 2016.
Lo Studio approfondirà, con successivi interventi, tutte le novità normative introdotte e di interesse per i propri Clienti.

La problematica, ad oggi, più insidiosa riguarda l’operatività o meno della novità introdotta per i voucher e relativa alla preventiva comunicazione oraria.

Infatti, per ridurre l’utilizzo fraudolento dei voucher è stata modificata la comunicazione dell’inizio dell’attività.
I committenti imprenditori non agricoli ed i committenti professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In questo modo si vuole evitare che il voucher venga usato per coprire, a posteriori, il ricorso al lavoro nero: o si dichiara prima l’utilizzo del buono, oppure si incorre nella sanzione indicata.

Questa la disciplina in vigore dall’08/10/2016!
La legge, tuttavia, non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, così come non condiziona l’operatività della nuova disposizione a un apposto decreto ministeriale.

Che fare?

Secondo alcune fonti la comunicazione oraria sarebbe

Settembre 19

DEPENALIZZAZIONE PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE

Si ricorda che in caso di omissione di versamento di ritenute previdenziali dei lavoratori dipendenti maggiore di € 10.000,00 annui, essa assume rilevanza penale ed è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00.
Se l’importo omesso, invece, non è superiore a € 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
Il periodo di riferimento, ai fini ispettivi e sanzionatori, viene individuato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si avranno tanti illeciti quanti sono gli anni in cui ricorrano gli omessi versamenti.
Si ricorda che, nel caso di contestazione del reato, il datore ha comunque a disposizione i successivi tre mesi per poter adempiere. Tale periodo è comunque valido anche nel caso di contestazione di violazione amministrativa, tanto che la stessa deve ritenersi sospesa in attesa dell’eventuale adempimento.
Settembre 19

CIGS CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER MANCATA ROTAZIONE LAVORATORI

Qualora in sede di verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale è incrementato, a titolo di sanzione, nella misura dell’1%.
L’incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
SUCC. PREC. 1 2 19 20 21 34 35