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VARIAZIONE INAIL, COMUNICAZIONE ENTRO 30 GIORNI

I datori di lavoro soggetti a rischio Inail sono tenuti a denunciare all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori, la natura degli stessi e in particolare le lavorazioni eseguite.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la comunicazione di qualsiasi modifica o variazione successivamente intervenuta, rispetto alle informazioni rese nella fase di apertura della posizione, quali

– estensione del rischio già coperto,

– nuovo rischio da assicurare,

– cessazione della lavorazione assicurata,

Le stesse devono essere notificate all’Istituto (ora solo attraverso il canale telematico), non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate.

Sempre nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, il datore di lavoro deve altresì comunicare eventuali variazioni riguardanti:

– l’individuazione del titolare dell’azienda,

– il suo domicilio e la sua residenza

– la sede dell’azienda.

Pertanto, ogni qualvolta l’azienda apporti variazioni sostanziali e/o integrazioni all’attività inizialmente denunciata all’Inail si richiede di comunicarlo tempestivamente allo Studio il quale, sulla base delle informazioni ricevute, potrà denunciare correttamente all’Istituto la classificazione, ai fini di un corretto inquadramento assicurativo con relativo pagamento del premio effettivamente dovuto in base all’attività svolta.

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