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JOBS ACT, CODICE DEI CONTRATTI, APPRENDISTATO

Ennesimo restyling del contratto di apprendistato, con medesimo incipit: l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Tre tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, (RINOMINATO). Sono estesi i titoli di studio conseguibili e che, da oggi, comprendono il diploma della formazione professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione superiore. E’ per i giovani da 15 anni compiuti fino ai 25 anni. Possono essere stipulati con giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente il percorso formativo, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
In merito alla retribuzione delle ore di formazione viene stabilito (come per l’apprendistato di alta formazione e ricerca) che, in assenza di disciplina contrattuale, per le ore svolte:
– nell’istituzione formativa: il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– sotto la responsabilità del datore di lavoro: è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella spettante.
b) apprendistato professionalizzante. La disciplina rimane invariata e si possono assumere con questo contratto, senza limiti di età, i lavoratori e beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. Per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore è quella prevista per gli apprendisti. Inoltre, in caso di assunzione a tempo pieno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al datore è riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Viene mantenuta (solo per questa tipologia di apprendistato e non anche per quelle di cui alla lettera a) e c), in assenza di diversi limiti fissati dai Ccnl, la disposizione che prevede una clausola di stabilizzazione legale nella misura del 20%, con riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti.
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ utile ai fini del riconoscimento dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il piano formativo individuale è predisposto dall’istituzione formativa di provenienza con il coinvolgimento dell’impresa.
Le tipologie di cui alla lettera a) e lettera c) sono escluse dall’obbligo della prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti, ai fini dell’assunzione di nuovi apprendisti.

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