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JOBS ACT, CODICE DEI CONTRATTI, ABOLIZIONE LAVORO A PROGETTO E “CONDONO”

E’ entrato in vigore il 25.06.2015, il c.d. Codice dei Contratti (d.lgs. 81/2015) recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.

Indichiamo di seguito le numerose e rilevanti novità introdotte.

Le disposizioni del decreto Biagi sul lavoro a progetto sono abrogate e, a partire dal 25 giugno 2015, tali contratti non possono più essere attivati, mentre quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza.
A decorrere dal 1.01.2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Viene lasciato in vita il contratto di collaborazione coordinata e continuativa “ordinario”, privo cioè degli obblighi connessi al lavoro a progetto. Tale contratto potrà quindi essere stipulato senza la necessità di definire un progetto, libero da qualsiasi vincolo di durata, svincolato dall’obbligo di raggiungimento di un risultato e in mancanza di criteri legali per la determinazione del compenso.
Eccezioni. La novità introdotta non si applica
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
e dai partecipanti a collegi e commissioni.
STABILIZZAZIONE CON ESTINZIONE DEGLI ILLECITI PER COLLABORAZIONI E PARTITE IVA (c.d. CONDONO)
Scattando, dal prossimo primo gennaio, una presunzione (assoluta) di subordinazione per tutti quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, la legge prevede che il committente può avvalersi della possibilità di “stabilizzare” i soggetti interessati.
La stabilizzazione sarà utilizzabile solo dal 1° gennaio 2016.
Da tale data i committenti-datori di lavoro, che assumono a tempo indeterminato il collaboratore, potranno fruire dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione può riguardare sia i soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto, sia soggetti titolari di partita Iva.
Benefici e limitazioni
La sanatoria richiede che:
• il lavoratore interessato sottoscriva, nelle sedi protette, la rinuncia a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
• Il datore di lavoro è tenuto a non recedere nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
La sanatoria non opera, però, in relazione agli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
Nulla vieta, tuttavia, che il datore decida di non attendere i termini per la stabilizzazione e scelga di assumere a tempo indeterminato il collaboratore già nel 2015. In tal caso si rinuncia alla sanatoria prevista. In alternativa, se vi sono i requisiti oggettivi e soggettivi, potrà fruire del beneficio contributivo triennale previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 e utilizzabile, salvo proroghe, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro la fine di quest’anno.


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