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OBBLIGO DI FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI

Nel richiamare tutte le precedenti circolari dello Studio sull’argomento, si ricorda che l’apprendista deve OBBLIGATORIAMENTE ricevere la formazione indicata nel piano formativo individuale.

Prova dell’avvenuta formazione, in caso di ispezioni ed in caso di vertenze da parte del lavoratore, grava unicamente sul datore di lavoro.

Le aziende che assumono apprendisti devono acconsentire al lavoratore di acquisire:

a) competenze di base e trasversali (teoria): tale formazione può essere fornita gratuitamente dalla Provincia o da enti da essa delegati. E’ la stessa Provincia a contattare le aziende, entro 45 giorni dall’assunzione, per l’attivazione del corso. Qualora il datore di lavoro non volesse avvalersi dell’offerta pubblica deve tempestivamente informare la Provincia. Il modulo per la predetta comunicazione deve essere richiesto allo Studio che provvederà, altresì, all’invio dello stesso agli organi competenti.

b) competenze tecnico professionali (pratica): tale formazione è interamente a carico del datore di lavoro che dovrà contattare un ente accreditato alla Regione. Il servizio di formazione fornito dall’ente verrà svolto direttamente in azienda, sul posto di lavoro dell’apprendista. Contestualmente alla formazione, l’Ente provvede ad espletare tutti gli adempimenti e relativi documenti obbligatori comprovanti l’avvenuta attività formativa. L’ente che fornisce la formazione pratica può erogare anche la formazione teorica di cui al punto a).
I costi delle prestazioni possono variare a seconda dell’ente scelto. Lo studio è a disposizione per eventuali indicazioni relative ad Enti che offrono tale servizio.

LE SANZIONI PER MANCATA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione all’apprendista, il datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo può determinare la qualificazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro normale a tempo indeterminato.

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