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RIENTRO DALLA MALATTIA ANTICIPATO: OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico, come è obbligatorio per l’inizio o il prolungamento della malattia, è altrettanto obbligatorio nell’ipotesi di guarigione anticipata.
Il lavoratore è tenuto, infatti, a chiedere la rettifica del certificato in corso per documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. La rettifica, a fronte di una guarigione anticipata, è adempimento obbligatorio del lavoratore sia nei confronti dell’Inps (perché viene meno il diritto all’indennità), sia nei riguardi del datore di lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro). L’obbligo nei confronti dell’Inps va osservato PRIMA della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va fatto chiedendo la rettifica del certificato allo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia.
In caso di inosservanza le sanzioni sono le medesime previste per le assenze alle visite fiscali:
– Prima assenza: 100% dell’indennità, massimo 10 giorni (50% rimanenti giorni);
– Seconda assenza: 50% dell’indennità;
– Terza assenza: 100% dell’indennità.

I datori di lavoro non possono riammettere in servizio i lavoratori con certificato medico con prognosi ancora in corso in quanto ciò viola la normativa sulla salute e sicurezza sui posti di lavoro.
Pertanto la riammissione in servizio può avvenire solo previa esibizione del certificato di rettifica della prognosi originariamente indicata.


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