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FERIE, COME USUFRUIRNE

Il minimo legale di ferie “irrinunciabile”, ovvero non monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro, è di 4 settimane per ogni anno di lavoro, pari a 28 giorni di calendario.

La disciplina sulle ferie distingue tre differenti periodi:
1. primo periodo: due settimane (quota parte del minimo legale di 4 settimane). Va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto laddove vi sia esplicita richiesta del lavoratore. In tal caso la richiesta deve essere formulata tempestivamente e in base alle regole e i termini previsti dal Ccnl o dal regolamento aziendale, al fine di poter permettere al datore il contemperamento tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore. Allo scadere dell’anno di maturazione, se il dipendente non ha fruito di almeno 2 settimane di ferie maturate nell’anno, l’azienda è passibile di sanzione. Per il lavoratore le ferie non godute costituiscono arretrato che può essere fruito anche successivamente.

2. secondo periodo: (altre) due settimane. Può essere fruito ininterrottamente, a richiesta del lavoratore, o in modo frazionato entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo più ampio termine previsto dal Ccnl di riferimento. In caso di violazione, l’azienda è passibile di sanzione.

3. terzo periodo: è quello eccedente il minimo legale di 4 settimane, previsto generalmente dal Ccnl o dal contratto di assunzione. Può essere fruito con maggiore libertà e, se non fruito, può essere monetizzato, ovvero sostituito con un’indennità, cosa che non è mai possibile con riferimento ai primi due periodi (divieto di legge), se non alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni: da 100 a 600 euro;
– se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni da 800 euro a 3.000 euro;
– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni da 1.600 euro a 9.000 euro.

Contribuzione: i contributi su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno di ciascun anno devono essere pagati entro il 20 agosto di ciascun anno con la denuncia contributiva di luglio.
A titolo esemplificativo, i contributi su tutte le ferie arretrate al 30 giugno 2018 devono essere pagati entro il 20 agosto 2018 con la denuncia contributiva di luglio 2018.

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