SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
I soggetti con ricavi o compensi
– fino a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
– oltre a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
– che hanno iniziato la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31/03/2019;
possono sospendere i versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:
– ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali (trattenute Irpef);
– IVA;
– contributi previdenziali e assistenziali (contributi Inps);
– premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail).
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non sono rimborsati i versamenti eseguiti.
Si prega di avvisare lo Studio circa la ricorrenza dei requisiti indicati ed in relazione alla volontà, o meno, di versare le trattenute Irpef e i contributi Inps e Inail.
Si ricorda, in ultimo, che il Decreto prevede che Inps e Inail comunichino all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno sospeso i versamenti, al fine di verificare i requisiti di fatturato per la sospensione.
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