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POSITIVITA’ AL COVID E RIENTRO AL LAVORO – PROTOCOLLO DEL 6 APRILE 2021

Il 6 aprile 2021 è stato siglato il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro che integra e, in parte, sostituisce quelli del 14 marzo e del 24 aprile 2020.

Nel richiamare le circolari già inviate sul punto e nel ricordare che la mancata attuazione del Protocollo condiviso può determinare la sospensione dell’attività produttiva fino al ripristino delle condizioni di salute, si vuole evidenziare che:

A. POSITIVITA’ AL COVID E RIENTRO AL LAVORO

Lavoratori positivi a lungo termine: I lavoratori che abbiano contratto il Covid 19 e continuino a essere positivi al test molecolare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, pur potendo interrompere l’isolamento, non possono rientrare al lavoro finché non hanno un tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
La nota prot. 12 aprile 2021 del Ministero della Salute dispone sul punto che ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata; il lavoratore avrò cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. In tale fattispecie non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

Lavoratori con sintomi gravi e ricovero: possono rientrare al lavoro previa presentazione di certificato di negativizzazione e previa visita medica di idoneità alla mansione, dovuta indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, anche se non superiore a 60 giorni.

Lavoratori sintomatici: possono rientrare al lavoro dopo l’isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, accompagnato da test negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi e previo invio del certificato di negativizzazione al medico competente (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test).

Lavoratori asintomatici: possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, previo invio del certificato di negativizzazione al medico competente (10 giorni + test).

Lavoratori contatto stretto asintomatico: il lavoratore che sia in contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione di malattia, salvo che non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Rientra al lavoro dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con caso positivo e referto di negatività da inviare al medico competente.

B. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il nuovo protocollo – dopo aver ribadito che va privilegiato il lavoro agile o da remoto – chiarisce che negli spazi condivisi, al chiuso e all’aperto e fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, c’è sempre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgia, salvi i casi in la mansione non comporti Dpi più protettivi. L’indicazione è più restrittiva rispetto a quella del primo protocollo, che imponeva la mascherina solo per mansioni comportanti una distanza interpersonale inferiore. L’uso della mascherina non è necessario solo per le attività svolte in condizioni di isolamento.

C. TRASFERTE E RIUNIONI

Le trasferte sono possibili previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazioni da parte del datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, ove presente, e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Continuano a non essere consentite le riunioni in presenza, fatti salvi i casi di necessità e urgenza in cui non sia possibile il collegamento a distanza e comunque sempre con uso delle mascherine. Sospesi anche gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche obbligatoria.

D. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DI PRODUZIONE

Deve essere assicurato un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione e deve essere accertato l’effettivo ricorso al lavoro agile e da remoto per tutte le attività che possono essere svolte in tale modalità.
La riorganizzazione e la sanificazione degli spogliatoi dovrà garantire la disponibilità dei lavoratori di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro in idonee condizioni igienico sanitarie.

E. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale.
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali.
L’azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie e dotare il dipendente di mascherina chirurgica.
L’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico Competente. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si allegano:
– Protocollo 6 aprile 2021 (allegato 1 Aggiornamento_Protocollo_generale_COVID_luoghi_lavoro);
– Nota prot. 12 aprile 2021 del Ministero della Salute (allegato 2 nota prot 15127 2021 ministero della salute).


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