Nov 27

LINEE GUIDA PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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CHE COS’E’

Contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione.
Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per una durata di 3 anni (5 anni per alcune figure professionali artigiane);
Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: per giovanissimi dai 15 fino ai 25 anni. È un contratto che coniuga l’attività di formazione e lavoro con il conseguimento di un titolo di qualifica e/o diploma professionale;
Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca: per giovani dai 18 ai 29 anni per conseguire titoli di studio di istruzione secondaria (diplomi di maturità), di istruzione tecnica superiore (specializzazioni IFTS e certificazioni ITS), universitari (laurea triennale e specialistica, master, dottorato); per il praticantato per l’accesso alle professioni; per promuovere l’ingresso di ricercatori nelle aziende;
Contratto di apprendistato per lavoratori in mobilità: consente di assumere gli iscritti nelle liste di mobilità, senza un limite massimo di età. La finalità è la riqualificazione o qualificazione professionale dei lavoratori, soprattutto per quelli di età “avanzata” che hanno difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro.

LIMITI NUMERICI

Aziende non artigiane che occupano almeno 10 lavoratori: il rapporto tra apprendisti e dipendenti specializzati e/o qualificati è di 3 ogni 2, ovvero si possono occupare 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati;
Aziende non artigiane fino a 9 lavoratori: il rapporto scende a 1 ogni 1;
Aziende artigiane: massimo 9 apprendisti per le aziende che hanno lavorazioni non in serie, massimo 5 se hanno lavorazioni in serie o appartengono al settore edile.

CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE
Ferma la possibilità dei Ccnl di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla trasformazione di almeno il 20% dei contratti di apprendistato venuti a scadere nei 36 mesi precedenti ogni nuova assunzione. Qualora non sia rispettata tale percentuale, è consentita l’assunzione solo di un ulteriore apprendista oltre a quelli già stabilizzati, ovvero di un solo apprendista nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti oltre il rispetto dei limiti suddetti verranno considerati lavoratori a tempo indeterminato a tutti gli effetti.
Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa.
Per le aziende al di sotto di 50 dipendenti la percentuale di stabilizzazione è determinato da ogni singolo Ccnl.

AGEVOLAZIONI

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