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CHIARIMENTI DI ALCUNI DUBBI SULLE NUOVE DIMISSIONI TELEMATICHE

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Si ricorda che da sabato 12 marzo 2016 sono operative le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Sono valide ed efficaci solo le dimissioni e le risoluzioni consensuali comunicate per via telematica (NB. CONTROLLATE SEMPRE LE PEC).

Di seguito alcuni chiarimenti sulla nuova procedura resi dal Ministero del Lavoro.
Natura ed efficacia
• Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma, ma introduce la “forma tipica” delle stesse, che, per essere efficaci, devono essere presentate secondo le modalità telematiche introdotte.
• Se il lavoratore comunica le dimissioni in forma diversa e, nonostante i solleciti, non utilizza la procedura telematica, è il datore di lavoro a dover risolvere (cessare) il rapporto di lavoro (es: per dimissioni volontarie per comportamento concludente del lavoratore. Non per giusta causa a seguito di assenza ingiustificata, previo procedimento disciplinare, considerato che l’assenza non è ingiustificata ma determinata dalle dimissioni).
La comunicazione obbligatoria di cessazione al CPI, comunque dovuta, è inefficace se il lavoratore non ha proceduto con l’invio del modello telematico.

SI procedura on line
• Rapporti di lavoro privati;
• lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento con successiva convalida presso DTL;
• dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;
• dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato;
• direttore generale e amministratore delegato di un’azienda;
• dimissioni per giusta causa.

NO procedura on line
• Lavoratori domestici;
• risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
• genitori lavoratori ex art.55, co.4, D.Lgs. n.151/01 con convalida presso DTL;
• recesso durante il periodo di prova;
• co.co.co.;
• interruzione anticipata di tirocinio;
• dimissioni presentate prima del 12 marzo 2016 con cessazione dopo tale data per effetto della decorrenza del preavviso.

Accesso alla procedura
• Il lavoratore deve essere in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall’Inps e della firma digitale se non si rivolge a soggetto abilitato.
• Il lavoratore non deve possedere la firma digitale se presenta le dimissioni attraverso un soggetto abilitato.
• È legittima la messa a disposizione di un PC nei locali aziendali, ma il PIN Inps è personale e non cedibile.

Revoca dimissioni
Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni, la procedura non consente più la revoca, ma non sarà effettuata la comunicazione obbligatoria e, quindi, il rapporto resta in essere.

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