Ottobre 18

TRACCIABILITA’ VOUCHER, AL VIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA VIA MAIL

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Si ricorda che in data 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto correttivo del Jobs act.
Una delle principali novità riguarda la tracciabilità dei voucher.

I committenti (imprenditori o professionisti) devono fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro, all’indirizzo della direzione competente per territorio (Es: voucher.pesaro-urbino@ispettorato.gov.it; voucher.rimini@ispettorato.gov.it).

Le e-mail dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.

La comunicazione deve essere fatta per singolo lavoratore.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Ottobre 11

URGENTE: VOUCHER, IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT

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Il decreto correttivo del Jobs act è entrato in vigore in data 8 ottobre 2016.
Lo Studio approfondirà, con successivi interventi, tutte le novità normative introdotte e di interesse per i propri Clienti.

La problematica, ad oggi, più insidiosa riguarda l’operatività o meno della novità introdotta per i voucher e relativa alla preventiva comunicazione oraria.

Infatti, per ridurre l’utilizzo fraudolento dei voucher è stata modificata la comunicazione dell’inizio dell’attività.
I committenti imprenditori non agricoli ed i committenti professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In questo modo si vuole evitare che il voucher venga usato per coprire, a posteriori, il ricorso al lavoro nero: o si dichiara prima l’utilizzo del buono, oppure si incorre nella sanzione indicata.

Questa la disciplina in vigore dall’08/10/2016!
La legge, tuttavia, non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, così come non condiziona l’operatività della nuova disposizione a un apposto decreto ministeriale.

Che fare?

Secondo alcune fonti la comunicazione oraria sarebbe