Maggio 8

RIENTRO DALLA MALATTIA ANTICIPATO: OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO

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Il certificato medico, come è obbligatorio per l’inizio o il prolungamento della malattia, è altrettanto obbligatorio nell’ipotesi di guarigione anticipata.
Il lavoratore è tenuto, infatti, a chiedere la rettifica del certificato in corso per documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. La rettifica, a fronte di una guarigione anticipata, è adempimento obbligatorio del lavoratore sia nei confronti dell’Inps (perché viene meno il diritto all’indennità), sia nei riguardi del datore di lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro). L’obbligo nei confronti dell’Inps va osservato PRIMA della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va fatto chiedendo la rettifica del certificato allo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia.
In caso di inosservanza le sanzioni sono le medesime previste per le assenze alle visite fiscali:
– Prima assenza: 100% dell’indennità, massimo 10 giorni (50% rimanenti giorni);
– Seconda assenza: 50% dell’indennità;
– Terza assenza: 100% dell’indennità.

I datori di lavoro non possono riammettere in servizio i lavoratori con certificato medico con prognosi ancora in corso in quanto ciò viola la normativa sulla salute e sicurezza sui posti di lavoro.
Pertanto la riammissione in servizio può avvenire solo previa esibizione del certificato di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Maggio 8

COMPENSAZIONI CREDITI E OBBLIGO DI INVIO MOD. F24 CON ENTRATEL/FISCOLINE

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Dal 24/04/2017 sono state introdotte due novità:

1. È stato introdotto l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare esclusivamente per via telematica tramite Entratel/Fisconline i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.
Si ritiene, in assenza di specifici chiarimenti, che anche nell’ipotesi di compensazione del credito derivante dal Bonus Renzi si debba trasmettere il modello F24 mediante i canali telematici indicati.
Tali disposizioni sono in vigore dal 24 aprile 2017 e, conseguentemente, esplicano i relativi effetti sulle deleghe di pagamento che saranno presentate a partire dalla predetta data.
L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, riferito che i controlli sul corretto assolvimento dell’obbligo inizieranno solo a partire dal 1° giugno ma ciò non toglie che gli stessi si possano estendere anche al periodo dal 24/04 al 1/06.
Conseguentemente si consiglia di utilizzare il canale Entratel/Fisconline per la presentazione di Modd. F24 con compensazioni fin dalla scadenza del prossimo 16 maggio.

Lo Studio è disponibile all’assolvimento del predetto nuovo obbligo per i titolari di partita Iva e richiede, a tal fine, la sottoscrizione della delega.

Chi sia interessato è pregato di contattare tempestivamente lo Studio.

2. È stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per poter compensare i crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità.
Tale modifica produce effettivi dal Mod. 770/2017 il cui termine di trasmissione è fissato al 31 luglio 2017.
In caso di violazione, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.