Per i c.d. contratti a tutele crescenti (assunzioni effettuate a partire dal 7 marzo 2015), in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo non inferiore a 6 (anziché 4) e non superiore a 36 (anziché 24) mensilità.
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