Apr 10

PREMI INAIL, IL NUOVO TARIFFARIO

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La riforma dei premi Inail del 2019 è ufficiale e operativa: come già comunicato dallo Studio, l’Inail ha riscritto il proprio tariffario aggiornandolo all’evoluzione delle lavorazioni e ridefinendo le modalità di calcolo delle oscillazioni.
Le modalità di applicazione delle tariffe per il 2019 sono più analitiche.
I tassi di riferimento di cui al nuovo tariffario hanno subito una generale riduzione rispetto quelli precedenti.
Entro il 16 maggio 2019 dovrà essere effettuata la dichiarazione telematica delle retribuzioni riferite all’anno 2018 e il pagamento del premio in misura integrale o, nel caso in cui il datore optasse per la soluzione rateale (scelta già comunicata allo Studio), di un importo pari al 50% di quello dovuto. La restante parte sarà regolata alle consuete scadenze di agosto e novembre.
Il premio di regolazione 2018 sarà quantificato sulla base dei tassi previsti dal vecchio tariffario, quello dovuto per la rata 2019 sarà calcolato sui tassi previsti dal tariffario nuovo.
L’Inail ha riscritto completamente anche le operazioni per il calcolo delle oscillazioni dovute all’andamento infortunistico rilevato nel periodo di osservazioni di tre anni che può comportare, per tutte le voci di tariffa:
• una riduzione del tasso (bonus). Le aziende con meno infortuni pagheranno un tasso ridotto dal 7 al 30%;
• un aumento del tasso (malus). Le aziende con più infortuni pagheranno un tasso maggiorato tra il 5 e il 30%.
• E’, altresì, prevista una riduzione a favore delle aziende che introducono interventi migliorativi (ovvero in aggiunta a quelli già previsti dal TU sicurezza) per la sicurezza: in misura fissa dell’8% nei primi due anni di attività; tra il 5 e il 28% dopo i primi due anni di attività.
Gli obblighi a carico dei datori di lavoro – Le aziende hanno già ricevuto – via Pec dall’Inail – i modelli 20SM di calcolo dei tassi e di attribuzione delle voci di tariffa, riferiti ai tassi di rata per l’anno 2019.
Si ricorda di inoltrare i Modelli pervenuti via Pec dall’Inail allo Studio in quanto nel caso dovessero essere sollevate contestazioni in merito alle operazioni di calcolo del tasso (addebito degli eventi, calcolo delle oscillazioni ed affini) il relativo provvedimento di calcolo (Modello 20SM) dovrà essere contestato con ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla ricezione alla sede competente.
Qualora il provvedimento non fosse condiviso sotto il profilo della voce di tariffa attribuita il rimedio parrebbe essere quello costituito dall’istanza di rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro (domanda motivata da presentarsi con modalità telematica).

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