Giu 13

FERIE, ENTRO IL 30 GIUGNO IL VIA AL RECUPERO DEGLI ARRETRATI

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Come già ricordato con la circolare clienti del luglio 2018, entro il 30 giugno 2019 i datori di lavori devono far fruire ai propri dipendenti le ferie maturate nel 2017, ed eventualmente non ancora godute.
Il minimo legale di ferie “irrinunciabile”, ovvero non monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro, è di 4 settimane per ogni anno di lavoro, pari a 28 giorni di calendario.

La disciplina sulle ferie distingue tre differenti periodi:
1. primo periodo: due settimane (quota parte del minimo legale di 4 settimane). Va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto laddove vi sia esplicita richiesta del lavoratore. In tal caso la richiesta deve essere formulata tempestivamente e in base alle regole e i termini previsti dal Ccnl o dal regolamento aziendale, al fine di poter permettere al datore il contemperamento tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore. Allo scadere dell’anno di maturazione, se il dipendente non ha fruito di almeno 2 settimane di ferie maturate nell’anno, l’azienda è passibile di sanzione. Per il lavoratore le ferie non godute costituiscono arretrato che può essere fruito anche successivamente.

2. secondo periodo: (altre) due settimane. Può essere fruito ininterrottamente, a richiesta del lavoratore, o in modo frazionato entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo più ampio termine previsto dal Ccnl di riferimento. In caso di violazione, l’azienda è passibile di sanzione.

3. terzo periodo: è quello eccedente il minimo legale di 4 settimane, previsto generalmente dal Ccnl o dal contratto di assunzione. Può essere fruito con maggiore libertà e, se non fruito, può essere monetizzato, ovvero sostituito con un’indennità, cosa che non è mai possibile con riferimento ai primi due periodi (divieto di legge), se non alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni: da 100 a 600 euro;
– se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni da 800 euro a 3.000 euro;
– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni da 1.600 euro a 9.000 euro.

Contribuzione: i contributi su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno di ciascun anno devono essere pagati entro il 20 agosto di ciascun anno con la denuncia contributiva di luglio.
A titolo esemplificativo, i contributi su tutte le ferie arretrate al 30 giugno 2019 devono essere pagati entro il 20 agosto 2019 con la denuncia contributiva di luglio 2019.

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