Al fine di poter preventivamente valutare se l’assunzione di un dipendente possa beneficiare di uno dei bonus indicati, si prega di inviare allo Studio – entro 2 giorni prima della data di assunzione – la scheda trasmissione dati lavoratore da assumere dello Studio con gli allegati ivi indicati.
GIOVANI UNDER 35 – I datori che assumono – o trasformano – a tempo indeterminato lavoratori under 35 mai stati occupati prima a tempo indeterminato – con il medesimo o altro datore di lavoro – hanno diritto a uno sgravio contributivo per 3 anni del 50%, con un limite di 3mila euro all’anno. Dal 2021 è fruibile solo se il giovane ha meno di 30 anni.
APPRENDISTATO DI I LIVELLO – Dal 1° gennaio 2020 i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e assumono apprendisti di primo livello (quello per conseguire la qualifica e il diploma professionale) non pagano i contributi per tre anni, poi l’aliquota passa al 10%. Lo sgravio contributivo si aggiunge alle agevolazioni sul piano retributivo: tra le altre, la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono la stessa qualifica alla quale è finalizzato il suo contratto.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (15 – 29 anni) – Le aziende fino a 9 dipendenti che assumono con apprendistato professionalizzante applicano un’aliquota contributiva dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno e del 10% il terzo anno.
Le aziende con oltre 9 dipendenti che assumono con apprendistato professionalizzante applicano un’aliquota contributiva agevolata del 10%.
GIOVANI GENITORI – contributo una tantum di 5.000 euro per l’assunzione di genitori di minori fino a 35 anni di età privi di contratto a tempo indeterminato iscritti alla banca dati dei giovani genitori.
ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA – Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione. Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro (massimale del beneficio del RdC). La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità. In caso di rinnovo (ai sensi dell’art. 3, co. 6) l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Un adempimento preliminare all’assunzione, da parte del datore di lavoro, è quello di comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell’ANPAL.
DONNE DISOCCUPATE – In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico per:
• 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
• 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
• 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Per fruire dello sgravio, la donna deve avere una delle seguenti caratteristiche:
• priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
• con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
• priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
• disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.
OVER 50 – In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50% per:
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
LAVORATORI IN NASPI – In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell’indennità NASPI, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
LAVORATORI IN CIGS – In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari:
– all’11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti;
– al 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti;
Nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione a carico del dipendente (9,19%).
Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell’indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a:
– 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
– 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
SOSTITUZIONE DI LAVORATORI/LAVORATICI IN CONGEDO – Nelle aziende sino a 19 dipendenti, le assunzioni a tempo determinato (ovvero l’utilizzazione di lavoratori somministrati) effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, fruiscono di uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (si applicata anche ai premi assicurativi INAIL).
Lo sgravio può essere applicato fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
DISABILI – I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.
La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.
• disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
• disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
• disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per · 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato.
Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:
• assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
• assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
• rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
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