Feb 3

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO LE NOVITA’ PER L’ANNO 2020

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Per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2020 il congedo di paternità obbligatorio retribuito è elevato a 7 giorni (dai 5 precedenti).
Il congedo obbligatorio di 7 giorni:
• deve essere fruito entro 5 mesi dalla nascita oppure dall’ingresso in famiglia del minore;
• può essere goduto anche non continuativamente;
• non è frazionabile in ore.
Per i figli nati/affidati/adottati nel corso del 2019, anche se i 5 mesi successivi all’evento ricadono nei primi mesi del 2020, il congedo obbligatorio è di 5 giorni (non 7).

Il congedo facoltativo, nella misura (confermata) di 1 giorno può essere fruito in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro, poi conguagliata.

Per usufruire del congedo obbligatorio e facoltativo il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso, senza necessità di presentare domanda all’INPS.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

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