Feb 3

LA (NUOVA) RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE NELL’APPALTO

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Dall’1/01/2020 il committente che affidi il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa terza, deve richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
Tale adempimento è riferito ai soli appalti caratterizzati da:
1) prevalente utilizzo di manodopera (c.d. appalti labour intensive);
2) svolgimento presso le sedi di attività del committente;
3) l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Le imprese appaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute – con distinte deleghe per ciascun committente – senza possibilità di compensazione e a inoltrare la copia dei modelli F24 quietanzati al committente.
Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici sono tenute a trasmettere al committente:
• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente collegata a tale prestazione;
• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso di violazione del predetto adempimento o nel caso risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente, per tutta la durata dell’inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa senza poter subire azioni esecutive mosse dalla parte inadempiente.
Il committente è inoltre tenuto a darne comunicazione – entro 90 giorni – all’Agenzia delle Entrate.
In caso di violazione, il committente è punito con l’addebito di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Eccezioni – Gli obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici comunichino al committente – allegando la relativa certificazione – la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
1) siano in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
2) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
La certificazione del possesso dei richiamati requisiti è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con un periodo di validità pari a quattro mesi dalla data del rilascio.

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