Mar 10

CORONAVIRUS – ULTERIORI INDICAZIONI

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Le misure restrittive per arginare il COVID – 19 sono state estese a tutto il territorio italiano a decorrere da martedì 10 marzo 2020.

Di seguito alcune, ulteriori, specifiche in merito.

AUTOCERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE SPOSTAMENTO PER ESIGENZE LAVORATIVE
L’art. 1, comma 1, lett. a) del Dpcm 8 marzo parrebbe indicare che qualsiasi attività lavorativa giustifichi lo spostamento: è sufficiente dimostrare che si sta andando al lavoro.
E’, altresì, sufficiente un’autocertificazione del dipendente, utilizzando il modello aggiornato e allegato alla presente.
In realtà, la compilazione di quest’ultimo non dovrebbe essere neppure anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione.
Equipollente all’autocertificazione è l’attestazione dell’azienda che, in sostituzione del modulo, serve a certificare l’esistenza di un rapporto di lavoro con la persona, allegato alla presente.
Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertificazione (o attestazione dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteristiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuamente, il modulo deve riportare questa circostanza.

Si ricorda che chi non ha validi motivi per muoversi o che, in sede di autocertificazione, attesterà il falso (e non chi non è meramente in possesso dell’attestazione o dell’autocertificazione già predisposta) rischierà
– l’arresto fino a tre mesi e ammenda fino a 206 euro per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.);
– il carcere da uno a sei anni per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.);
– fino alla reclusione da 3 a 12 anni per delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) e in particolare per il reato di epidemia (nell’ipotesi colposa), che punisce chi «cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni», e che in caso di dolo è punito con la pena dell’ergastolo (art. 438 c.p.).
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni può avvenire anche successivamente (ex post), come indicato nella direttiva dell’Interno.

RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Si raccomanda ai datori di lavoro di effettuare un’attenta valutazione del numero dei lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Il datore di lavoro deve, altresì, preoccuparsi delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendente trova in azienda tra cui, in primo luogo, il rispetto della distanza minima di 1 metro.

Per i dipendenti la cui presenza al lavoro non è strettamente necessaria e per coloro a cui non è garantita una distanza minima di 1 metro e, comunque, in via generale al fine di evitare ogni spostamento superfluo e non strettamente necessario, è raccomandato di:

concedere ai dipendenti un periodo di ferie: si consiglia di concordare tra le parti (possibilmente per iscritto) un periodo di ferie a cui l’azienda non si dovrebbe opporre e che il dipendente non può rifiutare.
attivare modalità di lavoro in smart working, laddove possibile, e in forma semplificata su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. Si prega, nel caso, di avvisare previamente lo Studio per le necessarie comunicazioni agli Istituti.

Si consiglia, altresì, di regolamentare/limitare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (mense), allo svago (aree relax, sala caffè), aree comuni (bagni, spogliatoi) al fine di evitare assembramenti e, comunque, al fine di garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro.
Si ricorda, in ultimo, che i suddetti assembramenti devono sono vietati anche nelle pertinenze esterne dell’azienda.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

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