Lug 14

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19 E POST COVID19

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Come riferito con circolare del 17/06/2020 la durata complessiva degli ammortizzatori sociali Covid19 è di 18 settimane, così suddivise:

primo periodo: 9 settimane (dal 23/02 al 31/08);
secondo periodo: 5 settimane (dal 23/02 al 31/08);
terzo periodo: 4 settimane (fruibile anche per periodi precedenti al 1° settembre).

Con circolare del 10 luglio 2020 l’Inps ha precisato che non è possibile con una sola domanda chiedere la concessione di settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, contestualmente, delle ulteriori 5 settimane (secondo periodo).
Pertanto, se un’impresa non ha fruito di tutte le 9 settimane (primo periodo), deve fare due distinte e successive domande: la prima per le settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, una volta terminate queste, la seconda per chiedere ulteriori settimane sulle 5 (secondo periodo).

Per quanto riguarda il terzo periodo di 4 settimane, l’Inps precisa che l’utilizzo è limitato alle sole imprese che hanno interamente utilizzato il periodo precedente di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), cosa possibile fino al 31 agosto.

Pertanto, se a questa data risultano periodi non fruiti delle 14 settimane, al datore di lavoro è inibito, dal 1° settembre, sia di fruire del residuo delle 14 settimane sia di richiedere periodi sulle 4 settimane (terzo periodo).

Terminate le 18 settimane, salvo proroghe, le aziende possono far ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, con le proprie conseguenti regole:
– 52 settimane nel biennio mobile;
– 1/3 delle ore lavorabili;
– 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo);
– requisito anzianità effettivo lavoro di 90 giorni per individuare i dipendenti beneficiari;
– contribuzione addizionale;
– comunicazione sindacale.

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