Lug 9

LE FERIE

Tags:   , , ,
Come ogni anno ricordiamo ai nostri clienti la disciplina relativa alle ferie, con particolare attenzione al rapporto intercorrente tra tale istituto e la recente normativa conseguente alla pandemia mondiale per Covid 19.

La collocazione temporale delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente.

Pur essendo una prassi tutta italiana, non vi è alcuna norma che imponga la fruizione delle ferie nel mese di agosto (o di dicembre).

Il minimo legale di ferie “irrinunciabile”, ovvero non monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro, è di 4 settimane per ogni anno di lavoro, pari a 28 giorni di calendario.

La disciplina sulle ferie distingue tre differenti periodi:

1. primo periodo: due settimane (quota parte del minimo legale di 4 settimane). Va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, solo laddove vi sia esplicita richiesta del lavoratore. In tal caso la richiesta deve essere formulata tempestivamente e in base alle regole e i termini previsti dal Ccnl o dal regolamento aziendale, al fine di poter permettere al datore il contemperamento tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore. Allo scadere dell’anno di maturazione, se il dipendente non ha fruito di almeno 2 settimane di ferie maturate nell’anno, l’azienda è passibile di sanzione. Per il lavoratore le ferie non godute costituiscono arretrato che può essere fruito anche successivamente.

2. secondo periodo: (altre) due settimane. Può essere fruito ininterrottamente, a richiesta del lavoratore, o in modo frazionato entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo più ampio termine previsto dal Ccnl di riferimento. In caso di violazione, l’azienda è passibile di sanzione.

3. terzo periodo: è quello eccedente il minimo legale di 4 settimane, previsto generalmente dal Ccnl o dal contratto di assunzione. Può essere fruito con maggiore libertà e, se non fruito, può essere monetizzato, ovvero sostituito con un’indennità, cosa che non è mai possibile con riferimento ai primi due periodi (divieto di legge), se non alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni: da 120 a 720 euro;
– se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni da 480 euro a 1.800 euro;
– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni da 960 euro a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Contribuzione: i contributi su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno di ciascun anno devono essere pagati entro il 20 agosto di ciascun anno con la denuncia contributiva di luglio. A titolo esemplificativo: l’eventuale residuo delle 2 settimane di ferie maturate nel 2018 e non godute entro il 30/6/2020, deve essere versato entro il 20 agosto 2020.

Ferie e Covid19: Nella situazione di emergenza determinata dal Covid 19 non si dovrebbero ravvisare problemi all’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di determinare la collocazione delle ferie, considerata anche la necessità di attuare l’obbligo di sicurezza di alternanza sul luogo di lavoro del personale dipendente.
In questo modo potrebbe anche essere superata la tradizionale chiusura totale aziendale nel mese di agosto, con conseguente diversa calendarizzazione delle ferie annuali, pur consigliando, in assenza di accordo, di far fruire ai dipendenti delle due settimane di ferie nell’anno di maturazione, previamente concordati con il datore di lavoro e con articolazione scaglionata.

Questo contenuto è disponibile soltanto per i clienti dello Studio Nucci.

Se sei un cliente, effettua il login.