Ott 6

DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE DA CONVALIDARE

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Si ricorda che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro.
In assenza di convalida le dimissioni sono inefficaci.
Pertanto le dimissioni del lavoratore padre, rese entro i primi 3 anni di vita del bambino, devono essere sempre convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, anche laddove il padre non abbia previamente richiesto il congedo di paternità posto che è sufficiente che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore.
Per la convalida i lavoratori devono presentarsi personalmente all’Ispettorato del Lavoro e farsi rilasciare, previo colloquio, la convalida delle dimissioni.
Ciò premesso, si ricorda a tutti i clienti di invitare i dipendenti a convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro nel caso in cui si sia a conoscenza che il lavoratore dimissionario è padre di un bambino fino a 3 anni di età.

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