Dicembre 2

SOSPENSIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2020

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Sono sospesi fino al 16 marzo 2021 i versamenti dei contributi in scadenza il 16 dicembre 2020.

Versamenti sospesi:

  • Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali Irpef operate dai sostituti d’imposta che scadono il 16 dicembre 2020;
  • Contributi previdenziali e assistenziali che scadono il 16 dicembre 2020 (di competenza, quindi, del mese di novembre 2020).

La sospensione non riguarda:

  • i premi Inail;
  • in via prudenziale, nel silenzio della legge, la quarta rata relativa a ritenute e contributi sospesi causa Covid19 in forza dei precedenti interventi normativi.

Sono, invece, sospese:

  • le rate in scadenza a dicembre delle rateazioni contributive concesse dall’Inps in fase amministrativa;
  • le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, nonché quelle a carico dei lavoratori.

I versamenti sospesi, senza sanzioni ed interessi, devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Soggetti interessati:

  • le imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
  • le imprese e i professionisti che hanno intrapreso l’attività (apertura partita iva) dopo il 30/11/2019.
  • Coloro che esercitano le attività che sono state sospese dal DPCM 3/11/2020:
  • palestre, piscine, centri benessere, discoteche: a prescindere dalla zona in cui esercitano;
  • attività di ristorazione: la sospensione opera solo se l’attività è esercitata in aree che il 26/11/2020 erano arancioni o rosse (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta);
  • attività alberghiere, agenzie di viaggio o di tour operator: la sospensione opera solo se l’attività è esercitata in aree che il 26/11/2020 erano rosse (Abruzzo, Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta).