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LEGGE DI BILANCIO 2021 – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

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In vigore dall’1/01/2021.

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID19

Gli ammortizzatori sociali per Covid19 sono prorogati di altre 12 settimane (gratuite).
Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

• il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio.

I lavoratori dipendenti beneficiari delle nuove 12 settimane sono i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021).

L’accesso agli ammortizzatori sociali è gratuito ovvero NON è dovuto dalle aziende alcun contributo addizionale legato alla perdita di fatturato.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG

I datori di lavoro privati che non richiedano gli ammortizzatori possono fruire di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). 

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36

Nel biennio 2021 e 2022
• per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
• per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro
è previsto un esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Il beneficio scatta anche per la contrattualizzazione di una persona precedentemente assunta da un’altra azienda con la fruizione parziale dello sgravio contributivo. In questo caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 anni al momento della nuova assunzione.

Condizioni:
• L’esonero spetta ai datori di lavori che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.
Il beneficio non spetta se
• l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione puntino ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
• per lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

L’efficacia dello sgravio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Nel biennio 2021 e 2022, è previsto
un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro annui
• di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
• di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
di donne disoccupate da 24 mesi o senza un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del Ministero del Lavoro).
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A MARZO

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) possono essere rinnovati o prorogati
• per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando che il rapporto di lavoro nel suo complesso non può superare i 24 mesi);
per una sola volta
senza causale (- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; – esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; – altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).

Tale facoltà è consentita, secondo la norma, per una sola volta: questo vuol dire che anche con la modifica della scadenza del regime agevolato dal 31 dicembre al 31 marzo, chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale non può nuovamente farvi ricorso.

DECONTRIBUZIONE SUD

Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

LAVORATORI FRAGILI

Si estende dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONGEDO DI PATERNITA’

Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità per il 2021.
Inoltre il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
• dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
• dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE

È prorogato al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti).

Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

È prevista l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
• avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
• aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nucci Consulenza del Lavoro e Legale