Apr 15

VACCINAZIONE ANTI COVID

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A. OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO

Il Decreto Aprile ha introdotto uno specifico obbligo di vaccinazione per la categoria degli operatori sanitari, ovvero per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
La vaccinazione diventa, quindi, un requisito essenziale per l’esercizio delle citate professioni e può essere omessa o differita solo per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
La normativa ha introdotto anche un’apposita procedura di controllo della vaccinazione.
Una volta accertata la mancata vaccinazione del personale sanitario, fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro ha 2 possibilità:
– qualora la mancata vaccinazione non dipenda da comprovati motivi di salute
può adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni – anche inferiori, e senza alcun riferimento a limiti legati alla categoria od al livello di inquadramento del lavoratore – diverse e che non implichino rischi di diffusione del contagio, con trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate;
– qualora tale assegnazione non sia possibile, può sospendere il dipendente senza erogazione di alcuna retribuzione.
Se la mancata vaccinazione dipende da comprovati motivi di salute, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31/12/2021, il datore di lavoro può adibire i lavoratori a mansioni diverse, anche inferiori, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

B. POSSIBILITA’ DI VACCINARE NELLE IMPRESE

Per effettuare le vaccinazioni anti Covid in azienda, i datori di lavoro possono affidarsi al Medico Competente, a personale sanitario adeguatamente formato o a liberi professionisti.
La vaccinazione nei luoghi di lavoro è un’iniziativa di sanità pubblica la cui responsabilità e supervisione spetta al servizio sanitario regionale tramite l’azienda sanitaria di riferimento.
Le imprese provvedono alla realizzazione, sostenendone gli oneri (eccetto vaccini, siringhe e aghi) dei punti vaccinali.
Le imprese singole, o organizzate in gruppi, devono comunicare la loro volontà di attivare punti vaccinali all’azienda sanitaria di riferimento. È richiesto il requisito di una “popolazione lavorativa sufficientemente numerosa”.
I lavoratori esprimono il consenso alla vaccinazione direttamente al personale sanitario incaricato e si consente a che la vaccinazione organizzata dalle imprese possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, purché vi sia disponibilità di vaccini.
Si allega:
– Indicazioni ad interim per la vaccinazione nei luoghi di lavoro (allegato 3 INDICAZIONI AD INTERIM PER LA VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO).

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