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GREEN PASS – OBBLIGO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE 2021

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Il Decreto Legge n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2021, entra in vigore in data 22/09/2021 ed estende l’obbligo del Green Pass anche nell’ambito lavorativo privato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

GREEN PASS:
Si entra in possesso della Certificazione verde Covid – 19 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
Vaccinazione – prima dose: dal 1° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Vaccinazione completa: validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica per i guariti).
Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione: validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
Effettuazione test molecolare con esito negativo: validità 72 ore.
Effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo: validità 48 ore.

CHI È OBBLIGATO?
Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo, ai fini dell’accesso dei luoghi di lavoro in cui la predetta attività lavorativa è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid – 19.
La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori dipendenti, professionisti, stagisti, tirocinanti, lavoratori autonomi, co.co.co., dipendenti di società esterne (somministrati e lavoratori in appalto), artigiani, occasionali, colf, baby sitter, badanti, elettricisti, idraulici, anche per l’accesso in una casa privata.
Eccezioni: soggetti esenti dalla campagna vaccinale (per immunodeficienza o controindicazioni) su base di idonea certificazione medica.

MODALITA’ DI CONTROLLO DEI DATORI DI LAVORO:
I datori di lavoro sono tenuti a verificare che l’accesso ai luoghi di lavoro sia effettuata solo da chi possiede la certificazione verde Covid – 19 in corso di validità.
I datori di lavoro devono definire, altresì, entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni dell’obbligo del green pass.
Nel caso di lavoratori che svolgono attività sulla base di contratti esterni (somministrati, lavoratori in appalto) i controlli vengono effettuati non soltanto dal datore di lavoro “formale” bensì, principalmente, dall’utilizzatore.
Si ricorda, a tal fine, che è stata messa a disposizione l’App VerificaC19 con cui si accerta, mediante esibizione del QR code, che la certificazione sia valida, il nome, il cognome e la data di nascita del soggetto titolare. La stessa tutela i dati sanitari del lavoratore in quanto chi controlla non sa se il lavoratore è guarito, vaccinato o tamponato.
Su richiesta del verificatore parrebbe doversi esibire anche un documento di identità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati nell’App. L’attività di verifica non potrà comportare la raccolta – e l’archiviazione – dei dati dell’intestatario.
Sarà possibile, in alternativa, prevedere un accertamento elettronico collegato ai sistemi di timbratura.
Si attende, comunque, l’emanazione di linee guida – con apposito DPCM – del Governo “per l’omogenea definizione delle modalità organizzative”.

COSA SUCCEDE SE IL DIPENDENTE NON HA IL GREEN PASS?
I lavoratori che siano privi del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di green pass in corso di validità e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Aziende con meno di 15 dipendenti: dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro eventualmente stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31/12/2021.
Smart working: si ricorda che quella di adottare, o meno, la modalità di lavoro agile è una decisione organizzativa che compete al datore di lavoro, motivo per cui lo smart working non può essere preteso dal lavoratore privo di green pass quale alternativa alla sospensione non retribuita.

SANZIONI PECUNIARIE:
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.
Le verifiche sono di competenza delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

I lavoratori che entrano nei luoghi di lavoro privati senza green pass: sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi regolamenti aziendali e codici disciplinari.

I datori di lavoro che non effettuano i controlli; che non adottano le misure organizzative per i controlli; che fanno accedere senza green pass chi ne fosse obbligato: sanzione da 400 a 1.000 euro.

L’illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione.

Anche in merito alle sanzioni, oltre che per altri aspetti, sarà opportuno che vengano forniti idonei chiarimenti.

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