Novembre 30

SUPER GREEN PASS

image_pdf

In vigore dal 27/11/2021 il c.d. DL Super Green Pass.
Di seguito le misure principali:

• Adempimento obbligo vaccinale: comprende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

• Esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario: obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva, dal 15/12/2021, della somministrazione della dose di richiamo. Tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

• Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 (zona bianca) potranno accedere al cinema, al teatro, allo stadio, in discoteca, nei ristoranti, bar, pub al chiuso solo i soggetti in possesso del c.d. “Super Green Pass” (no tampone, ma vaccino effettuato in stato di validità o avvenuta guarigione da Covid), oltreché i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Il Super Green Pass entra in vigore, invece, per le zone gialle e arancioni da lunedì 29 novembre.

• Per le mense e il catering continuativo su base contrattuale continuerà ad applicarsi il Green Pass ordinario (anche tampone rapido effettuato ogni 48 ore oppure tampone molecolare effettuato ogni 72 ore).

• Dal 15 dicembre la durata della validità delle Green Pass attestanti l’avvenuta vaccinazione è ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. In caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) il green pass avrà validità di 9 mesi dalla nuova dose.

• Fino al 5 dicembre il super green pass potrà essere controllato in formato cartaceo in attesa che i sistemi di verifica digitale (la app Verifica C19) vengano adeguati a distinguere le certificazioni rafforzate.

• Per lo svolgimento dell’attività lavorativa rimane invariato quanto già comunicato nelle precedenti circolari (accesso anche con tampone).

Novembre 30

ADEMPIMENTI PRIVACY

image_pdf

Si ricorda nuovamente di osservare tutti gli adempimenti inerenti alla privacy tra cui la sottoscrizione e la consegna, in fase di assunzione, dell’Informativa ex articolo 13 GDPR 679/2016 per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato per il personale dipendente.

Novembre 21

GREEN PASS – LE NOVITA’ SUI CONTROLLI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

image_pdf

La legge di conversione del DL 127/2021, che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, entra in vigore il 21/11/2021 e apporta le modifiche elencate di seguito:

• Per semplificare le verifiche del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15 dipendenti, il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come previsto in precedenza, purché entro il 31 dicembre (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi.

• In caso di scadenza della validità del Green pass durante l’orario di lavoro, il lavoratore può rimanere in servizio senza sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.