L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti - dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori - possono essere impiegati: esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; previa


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