Febbraio 26

LINEE GUIDA CORONAVIRUS

Considerato il recente sopraggiungere del virus anche nelle zone delle Marche ed Emilia Romagna, si delineano di seguito alcune linee guida finalizzate ad aiutare i clienti dello Studio a gestire l’emergenza COVID – 19, tutelando la salute dei loro dipendenti e garantendo la continuità produttiva delle imprese.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Datore di Lavoro deve
– aggiornare la valutazione dei rischi (allegando il nuovo rischio agente biologico);
– Individuare, con medico competente e RSPP, adeguati DPI (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre un piano di emergenza specifico, che preveda monouso di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio;
– Verificare la necessità di prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (misurazione della temperatura ai dipendenti all’ingresso), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinta, dipendenti immunodepressi);
– Informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico fornendo aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti, il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza, informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori.
– In ipotesi di smart working aggiornare l’informativa in materia di salute e sicurezza, integrandola con la previsione delle cautele opportune, con il coinvolgimento del RSPP e del Medico competente.

PRIVACY
NON si può:
– Raccogliere informazioni sui movimenti, patologie o temperature dei dipendenti, fornitori, visitatori;
– Rilevare la temperatura e raccogliere le risposte ad un questionario in presenza di un dipendente, fornitore, visitatore;
– Investigare sugli spostamenti, contatti e stato di salute dei dipendenti, fornitori, visitatori.
SI PUO’
– Posizionare un cartello all’ingresso e mandare una comunicazione ai clienti e fornitori indicando che se sono stati nelle zone a rischio, a contatto con persone a rischio o hanno sintomi influenzali o semplicemente la febbre o la tosse non possono avere accesso allo stabilimento della società;
– Qualora la Direzione voglia tutelarsi rispetto a persone che potrebbero non sapere di avere la febbre e hanno accesso allo stabile della società, è possibile mettere a disposizione dei termometri all’ingresso in modo che i dipendenti/fornitori e visitatori possano misurare la propria temperatura da soli all’ingresso senza essere visti da terzi, con indicazione di cui al precedente punto;
– Qualora la Direzione voglia comunque raccogliere la temperatura dei dipendenti/fornitori e visitatori all’ingresso dello stabile della società, è possibile (ma non raccomandato) avere un medico all’ingresso che fornisce la propria informativa privacy e raccoglie il consenso al trattamento dei dati sulla salute fermo restando che il medico non dovrebbe annotare la temperatura e raccogliere la stessa in un’area non visibile a terzi.

GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE ASSENZE
Come vanno gestite le eventuali assenze dei dipendenti?

1. A CASA PER L’ORDINANZA
Assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa (ad esempio, Lombardia e Veneto, c.d. Zona Rossa). In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi. Un’alternativa, laddove possibile, è il c.d. smart working (lavoro da casa).

2. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.
In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

3. IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato. L’assenza è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. L’assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

4. IN QUARANTENA VOLONTARIA
Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

5. ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale