Novembre 10

QUARANTENA O DAD PER FIGLI FINO A 16 ANNI – SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO

Il DL Ristori prevede:
smart working per i figli con meno di 16 anni;
congedo straordinario retribuito per i figli con meno di 14 anni;
congedo straordinario non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni
quando il figlio studente non può andare a scuola per quarantena o per svolgere la didattica a distanza.

SMART WORKING

Uno dei due genitori ha diritto allo smart working, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl competente, dopo il contatto con persona contagiata verificatosi all’interno del plesso scolastico o avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (pubblici e privati), nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
La norma limita il diritto fino al 31 dicembre 2020 e interessa anche i figli impegnati nella didattica a distanza.

CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl competente. Il congedo spetta anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La tutela garantita al genitore, tuttavia, è diversa a seconda dell’età del figlio:

  • se di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (carico Inps) e con accredito di contributi figurativi.
  • In caso di età del figlio tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi, ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure citate, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che permettono di stare a casa coi figli costituiscono un diritto del lavoratore, salvo che non sia attuabile il lavoro a distanza, valutazione questa che va fatta in base a elementi oggettivi e non a valutazioni di convenienza.