Marzo 23

CONGEDI GENITORI

Diritto al lavoro agile per il genitore la cui mansione sia compatibile se in famiglia è presente un figlio minore di anni 16 che si trovi a casa per la sospensione dell’attività didattica, oppure perché abbia il Coronavirus o sia stato messo in quarantena.

Se la prestazione non può essere resa in smart working, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha invece diritto ad assentarsi con il congedo Covid retribuito al 50%. Il congedo spetta anche a uno dei due genitori con figli diversamente abili in situazione di gravità accertata, sempre che non sia percorribile il lavoro agile. Il beneficio in questo caso è riconosciuto a condizione che i figli disabili siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Se l’età del figlio è compresa tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta infine alcuna retribuzione, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto al lavoro agile o al congedo Covid scatta per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’eventuale infezione contratta dal figlio, oppure per il periodo di quarantena del figlio disposto dalla Asl.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus spetta a lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti ad altre casse, lavoratori per le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Il bonus può essere richiesto purché le prestazioni di baby sitting riguardino figli minori di 14 anni e sempre che siano svolte durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; durante l’eventuale infezione Covid-19 contratta dal figlio; durante la quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Novembre 10

QUARANTENA O DAD PER FIGLI FINO A 16 ANNI – SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO

Il DL Ristori prevede:
smart working per i figli con meno di 16 anni;
congedo straordinario retribuito per i figli con meno di 14 anni;
congedo straordinario non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni
quando il figlio studente non può andare a scuola per quarantena o per svolgere la didattica a distanza.

SMART WORKING

Uno dei due genitori ha diritto allo smart working, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl competente, dopo il contatto con persona contagiata verificatosi all’interno del plesso scolastico o avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (pubblici e privati), nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
La norma limita il diritto fino al 31 dicembre 2020 e interessa anche i figli impegnati nella didattica a distanza.

CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl competente. Il congedo spetta anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La tutela garantita al genitore, tuttavia, è diversa a seconda dell’età del figlio:

  • se di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (carico Inps) e con accredito di contributi figurativi.
  • In caso di età del figlio tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi, ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure citate, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che permettono di stare a casa coi figli costituiscono un diritto del lavoratore, salvo che non sia attuabile il lavoro a distanza, valutazione questa che va fatta in base a elementi oggettivi e non a valutazioni di convenienza.