Giugno 13

Compensazioni in F24: Escluso l’obbligo di utilizzo di Entrate/Fiscoline per crediti 730 e Bonus Renzi

In riferimento alle compensazioni in F24 per i soggetti titolari di partita IVA (Circolare Studio maggio 2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è escluso l’obbligo di trasmettere il modello F24 tramite i canali Entratel/Fiscoline nell’ipotesi in cui sul modello F24 siano utilizzati in compensazione solo crediti derivanti dal Bonus Renzi (codice tributo 1655) e crediti derivanti da rimborsi di assistenza fiscale da modello 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797).

L’invio dei modelli F24 per i titolari di partita iva resta obbligatorio con i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (non sarà più consentito l’utilizzo dell’home banking).
L’invio telematico è quindi destinato a tutti i modelli contenenti crediti fiscali relativi a:

• Imposte sui redditi e relative addizionali
• Iva
• Ritenute alla fonte
• Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
• Irap
• Crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Maggio 8

COMPENSAZIONI CREDITI E OBBLIGO DI INVIO MOD. F24 CON ENTRATEL/FISCOLINE

Dal 24/04/2017 sono state introdotte due novità:

1. È stato introdotto l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare esclusivamente per via telematica tramite Entratel/Fisconline i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.
Si ritiene, in assenza di specifici chiarimenti, che anche nell’ipotesi di compensazione del credito derivante dal Bonus Renzi si debba trasmettere il modello F24 mediante i canali telematici indicati.
Tali disposizioni sono in vigore dal 24 aprile 2017 e, conseguentemente, esplicano i relativi effetti sulle deleghe di pagamento che saranno presentate a partire dalla predetta data.
L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, riferito che i controlli sul corretto assolvimento dell’obbligo inizieranno solo a partire dal 1° giugno ma ciò non toglie che gli stessi si possano estendere anche al periodo dal 24/04 al 1/06.
Conseguentemente si consiglia di utilizzare il canale Entratel/Fisconline per la presentazione di Modd. F24 con compensazioni fin dalla scadenza del prossimo 16 maggio.

Lo Studio è disponibile all’assolvimento del predetto nuovo obbligo per i titolari di partita Iva e richiede, a tal fine, la sottoscrizione della delega.

Chi sia interessato è pregato di contattare tempestivamente lo Studio.

2. È stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per poter compensare i crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità.
Tale modifica produce effettivi dal Mod. 770/2017 il cui termine di trasmissione è fissato al 31 luglio 2017.
In caso di violazione, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.