Febbraio 23

APPRENDISTATO

Nel richiamare tutte le precedenti circolari dello Studio sull’argomento, si ricorda che l’apprendista deve OBBLIGATORIAMENTE ricevere la formazione indicata nel piano formativo individuale.

Prova dell’avvenuta formazione, in caso di ispezioni ed in caso di vertenze da parte del lavoratore, grava unicamente sul datore di lavoro.

Le aziende che assumono apprendisti devono acconsentire al lavoratore di acquisire:

a) competenze di base e trasversali (teoria): tale formazione può essere fornita gratuitamente dalla Provincia o da enti da essa delegati. È la stessa Provincia a contattare le aziende, entro 45 giorni dall’assunzione, per l’attivazione del corso. Qualora il datore di lavoro non volesse avvalersi dell’offerta pubblica deve tempestivamente informare la Provincia. Il modulo per la predetta comunicazione deve essere richiesto allo Studio che provvederà, altresì, all’invio dello stesso agli organi competenti.
b) competenze tecnico professionali (pratica): tale formazione è interamente a carico del datore di lavoro. Lo Studio consiglia di utilizzare, compilare e sottoscrivere il libretto formativo dell’apprendista (allegato 2 APPRENDISTATO – REGISTRO FORMAZIONE INTERNA) il quale dovrà essere regolarmente compilato a cura del datore di lavoro e firmato sia dal lavoratore che dal suo Tutor. Lo stesso costituisce un importante strumento di prova dell’avvenuta quotidiana formazione in azienda. La frequentazione di corsi interni o esterni all’azienda svolti dall’apprendista devono essere annotati con specifica descrizione nel LUL. Pertanto, il datore di lavoro deve comunicare allo Studio le ore di frequentazione dei predetti corsi svolte mensilmente dal singolo apprendista. In alternativa, l’azienda può scegliere di avvalersi di un Ente Formativo accreditato sia per la formazione teorica che pratica.

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE: In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione all’apprendista, il datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo può determinare la qualificazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro normale a tempo indeterminato.

INTERRUZIONI UGUALI O SUPERIORI A 30 GIORNI: le interruzioni del rapporto di apprendistato, uguali o superiori ad un mese, comportano la proroga del rapporto di apprendistato per il periodo di assenza. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’apprendista, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale del rapporto di apprendistato con l’indicazione delle ragioni di tale scelta e indicando la nuova scadenza.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO: Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, con la particolare facoltà di recesso al termine del periodo di formazione senza obbligo di motivazione (ad eccezione del contratto di apprendistato per lavoratori in mobilità).
In tal caso, sarà necessario comunicare il recesso in forma scritta nel rispetto del periodo di preavviso, previsto dal Ccnl di riferimento, che decorre dal momento in cui termina la formazione.
Se non si esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Durante il periodo di formazione, si può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

DOPPIO BONUS CONTRIBUTIVO NEL 2021: se si confermano a tempo indeterminato i lavoratori giunti a conclusione del percorso di apprendistato si può godere di un doppio bonus contributivo. Durante i primi 12 mesi che seguono la stabilizzazione i datori sono tenuti a versare solo il 10% della contribuzione all’INPS; a partire dal 13° mese, per un ulteriore anno, possono chiedere lo sconto dei contributi pari al 50%, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro. L’agevolazione applicabile al secondo anno post trasformazione è ammessa unicamente se riguarda un apprendista under 30.

Novembre 10

IL FONDO NUOVE COMPETENZE È OPERATIVO

È operativo il Fondo Nuove Competenze che consente il finanziamento del costo dell’ora di lavoro destinata alla formazione e dei relativi contributi.
Possono presentare istanza per l’accesso al fondo i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2020, accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire utilizzando i moduli allegati al bando o via Pec. Alla domanda vanno allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze.
I datori di lavoro che presentano una domanda ne possono presentare successivamente un’altra, nelle medesime modalità, a patto che l’istanza riguardi nuovi lavoratori. Nulla vieta, dunque, che l’accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 possa prevedere un percorso strutturato su più moduli, diversi per destinatari e per periodi temporali, da svolgere nel 2021.
L’avvio della formazione non deve necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, Anpal richiede alle Regioni e alle Province autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi dieci giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
In caso di dubbi si potranno porre specifici quesiti all’indirizzo Pec dell’Anpal e le risposte saranno rese disponibili come chiarimenti.
Ottobre 6

FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Ministro del Lavoro ha firmato il 5 ottobre 2020 il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo nuove competenze istituito presso Anpal.
Le imprese, di qualunque settore e dimensione, potranno rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.
È necessario sottoscrivere un accordo collettivo aziendale con i sindacati entro il 31 dicembre 2020 che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.
Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore.
La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Una volta stipulato l’accordo collettivo, i datori devono inoltrare istanza di contributo ad Anpal (la valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione). L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.
A erogare la formazione può essere anche la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali.
Luglio 9

FONDO NUOVE COMPETENZE

Come riferito con circolare del 25 maggio 2020, è stato istituito presso l’Anpal il Fondo nuove competenze con un limite di spesa di 230 milioni di euro utilizzabili per finanziare percorsi formativi volti a riqualificare i lavoratori durante i nuovi processi organizzativi.
Il fine è quello di favorire la graduale ripresa dell’attività imprenditoriale dopo l’emergenza epidemiologica.
Sono necessari accordi collettivi aziendali o territoriali con i sindacati con cui rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive.
Parte delle ore saranno utilizzate per attivare e completare percorsi formativi anche di riqualificazione del personale in forza.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, compresivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del suddetto fondo istituito presso l’Anpal.
Si attende il decreto, con la relativa regolamentazione, entro il 16 luglio 2020.
Febbraio 3

CREDITI D’IMPOSTA LEGGE DI BILANCIO 2020

Per la formazione 4.0 – E’ prorogato al 2020 il credito d’imposta per le spese di formazione dei dipendenti finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale (big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).
Sono escluse dal beneficio le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dell’ambiente e quelle obbligatorie previste da disposizioni di legge.
Per le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2020, il suddetto credito è riconosciuto nella misura del
50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro alle piccole imprese;
40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle medie imprese;
30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle grandi imprese.
È stato abolito l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività formative con contratto collettivo aziendale o territoriale.

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e credito d’imposta per innovazione tecnologica – per il 2020 è previsto un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Inoltre è previsto un credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.