Maggio 31

Fringe Benefit esenti dal reddito fino a 516,46 euro anche nel 2021

Anche per il 2021 (così come nel 2020) l’esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit (retribuzione in natura) concessi ai dipendenti è innalzata dai soliti 258,23 euro a 516,46 euro.
A titolo esemplificativo si segnalano tra i fringe benefit più frequenti:
• I buoni acquisto e i buoni carburante;
• I generi in natura prodotti dall’azienda;
• L’auto concessa ad uso promiscuo;
• L’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
• I prestiti aziendali;
• Polizze assicurative extra professionali;
• Il c.d. “cesto natalizio”.
Si ricorda che i riconoscimenti in natura (fringe benefit) possono essere riconosciuti anche a singoli dipendenti (e non necessariamente alla generalità di dipendenti) e non concorrono a formare il reddito da lavoro se, nel periodo di imposta, non superano l’importo massimo che, per il 2021, è di 516,46 euro.
Se l’erogazione supera la soglia indicata concorre per intero a formare il reddito di lavoro dipendente. In ultimo si ricorda che l’erogazione dei fringe benefit può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa o buoni carburante).
Settembre 2

FRINGE BENEFIT 2020, ELEVATA LA SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2020

L’esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit (retribuzione in natura) concessi ai dipendenti è stata innalzata dal c.d. decreto agosto dai soliti 258,23 euro a 516,46 euro.
La misura in parola è temporanea in quanto vale solo per il 2020.
A titolo esemplificativo si segnalano tra i fringe benefit più frequenti:
• I buoni acquisto e i buoni carburante;
• I generi in natura prodotti dall’azienda;
• L’auto concessa ad uso promiscuo;
• L’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
• I prestiti aziendali;
• L’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
• Polizze assicurative extra professionali;
• Il c.d. “cesto natalizio”.
Si ricorda che i riconoscimenti in natura (fringe benefit) possono essere riconosciuti anche a singoli dipendenti (e non necessariamente alla generalità di dipendenti) e non concorrono a formare il reddito da lavoro se, nel periodo di imposta, non superano l’importo massimo di 258,23 euro, che per il 2020 è stato raddoppiato a 516,46 euro. Se l’erogazione supera la soglia indicata concorre per intero a formare il reddito di lavoro dipendente. In ultimo si ricorda che l’erogazione dei fringe benefit può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Giugno 30

FRINGE BENEFIT VEICOLI IN USO PROMISCUO

Come anticipato con circolare clienti di gennaio 2020, a decorrere dal 1° luglio 2020 cambia la valorizzazione convenzionale del benefit auto – di nuova immatricolazione – concessi in uso promiscuo.
Le nuove regole si applicano solo ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020 e parrebbero valere (ma ancora non è chiaro) per i contratti di concessione in uso promiscuo dei veicoli ai dipendenti datati dal 1° luglio 2020 in poi.
La determinazione del fringe benefit diventa fiscalmente più conveniente al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto dall’azienda.
Le modifiche riguardano esclusivamente la quota parte di imponibile (fringe benefit), restando invariate per le imprese sia la misura della deduzione dei costi delle auto (70%), sia la misura della detrazione Iva.
I nuovi valori sono legati alle emissioni di CO2:
1. nel caso di veicoli con emissioni inferiori a 60 g/Km di CO2 (auto ibride ed elettriche) l’impresa e il lavoratore potranno ottenere vantaggi sia fiscali che finanziari (minori ritenute alla fonte e contributive, minore Iva da versare, fringe benefit al 25%);

2. nel caso di veicoli con emissioni pari a 120 g/Km di CO2 (che già rappresenta la maggioranza delle flotte aziendali) l’impresa ed il dipendente mantengono il regime fiscale in vigore sino al 30 giugno 2020 (fringe benefit calcolato al 30%);

3. nel caso di veicoli con emissioni superiori a 160 g/Km di CO2, l’impresa subirà un maggiore esborso finanziario (contributi, ritenute alla fonte, IVA da versare) e il dipendente un maggiore carico fiscale (maggiori ritenute sulla propria retribuzione lorda);

4. la misura del 30% di cui al vecchio regime sopravvive dopo il 1° luglio nel caso di veicoli con emissioni superiori a 160 g/Km di CO2 di cui al punto 3) unicamente per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Non si tratta di una modifica sostanziale della disciplina.
È consigliabile, tuttavia, che le imprese operino delle valutazioni di opportunità: la scelta – per il futuro – di veicoli ibridi, infatti, premierebbe sia l’impresa che il lavoratore, consentendo da una parte un minore esborso finanziario (minori ritenute Irpef e previdenziali, eventuale Iva) e dall’altro una quota imponibile per il dipendente (appunto il fringe benefit) inferiore rispetto al passato (25%).

Febbraio 3

FRINGE BENEFIT AUTO IN USO PROMISCUO

A decorrere dall’01/07/2020, cambia la valorizzazione convenzionale del benefit auto – di nuova immatricolazione – concessi in uso promiscuo.
Dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020 al regime delle auto aziendali affidate in uso promiscuo ai dipendenti, si impongono attente valutazioni di convenienza per le aziende.
Le nuove regole si applicano (nuove immatricolazioni) ai contratti di acquisto/noleggio stipulati dall’1.7.2020 (il fringe benefit sarà ovviamente calcolato dal momento dell’assegnazione in uso promiscuo al dipendente).
La determinazione del fringe benefit diventa fiscalmente più conveniente al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto dall’azienda.
Le modifiche riguardano esclusivamente la quota parte di imponibile (fringe benefit), restando invariate per le imprese sia la misura della deduzione dei costi delle auto (70%), sia la misura della detrazione Iva.
I nuovi valori sono legati alle emissioni di CO2:
1. nel caso di veicoli con emissioni inferiori a 60 g/Km di CO2 (auto ibride ed elettriche) l’impresa e il lavoratore potranno ottenere vantaggi sia fiscali che finanziari (minori ritenute alla fonte e contributive, minore Iva da versare, fringe benefit al 25%);
2. nel caso di veicoli con emissioni pari a 120 g/Km di CO2 (che già rappresenta la maggioranza delle flotte aziendali) l’impresa ed il dipendente mantengono il regime fiscale in vigore sino al 30 giugno 2020 (fringe benefit calcolato al 30%);
3. nel caso di veicoli con emissioni superiori a 160 g/Km di CO2, l’impresa subirà un maggiore esborso finanziario (contributi, ritenute alla fonte, IVA da versare) e il dipendente un maggiore carico fiscale (maggiori ritenute sulla propria retribuzione lorda);
4. la misura del 30% di cui al vecchio regime sopravvive dopo il 1° luglio nel caso di veicoli con emissioni superiori a 160 g/Km di CO2 di cui al punto 3) unicamente per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Non si tratta di una modifica sostanziale della disciplina.
È consigliabile, tuttavia, che le imprese operino delle valutazioni di opportunità: la scelta – per il futuro – di veicoli ibridi, infatti, premierebbe sia l’impresa che il lavoratore, consentendo da una parte un minore esborso finanziario (minori ritenute Irpef e previdenziali, eventuale Iva) e dall’altro una quota imponibile per il dipendente (appunto il fringe benefit) inferiore rispetto al passato (25%).