Gennaio 10

GREEN PASS – LE NOVITA’ DA GENNAIO 2022

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER CHI HA COMPITUO 50 ANNI

Il D.L. n. 1 del 2022 è entrato in vigore l’8 gennaio 2022.
Introduce, dalla data di entrata in vigore fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo di vaccinazione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della citata disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
Esenzione: L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Dal 1° febbraio 2022 scattano le sanzioni da 100 euro una tantum per gli over 50 che:
a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario; c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
I controlli saranno demandati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà incroci tra i dati della tessera sanitaria e dell’anagrafe.

CONTROLLI GREEN PASS OVER 50 DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Dal 15 febbraio 2022 per accedere a tutti i luoghi di lavoro gli over 50 devono possedere ed esibire il super green pass ovvero la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della predetta prescrizione da parte degli over 50 che svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro.
Non cambiano le modalità di verifica da parte dei datori di lavoro: i controlli sul super green pass al lavoro ricalcano quelli attualmente validi per il pass “semplice”, quindi, tra l’altro, con verifiche attraverso la piattaforma Inps o con la consegna della certificazione al datore di lavoro (si consiglia di aggiornare le relative policy aziendali).
I lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per tutte le imprese, non solo più quelle sotto i 15 addetti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
In caso di violazione del suddetto obbligo è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo, ferme le conseguenze disciplinari. La sanzione è raddoppiata, come precisato da Palazzo Chigi nei giorni scorsi, se l’inadempimento viene reiterato.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti esentati dall’obbligo a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Per chi ha meno di 50 anni restano in vigore le norme attuali, vale a dire il green pass “semplice”, che si ottiene anche con il tampone.

VALIDITA’ DEL GREEN PASS
Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione:

• per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
• per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:
• se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:
• 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
• 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi.
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Il calendario delle scadenze dell’emergenza Covid

08-gen

Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia

10-gen 

Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o ma-trimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all’aperto; sale gioco, sale bingo e casinò.

Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque).

20-gen

Scatta l’obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri. Pass verde di base anche nei centri estetici.

01-feb

Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati.
Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l’elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm).
Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi.
Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università.

15-feb

Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

31-mar

Fine dello stato di emergenza.

15-giu

Fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati

Per le persone che accedono senza certificazione verde (sia base che rafforzata) ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averla, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del green pass, se omette di effettuare il controllo. Se vengono riscontrate due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell’attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di 10 giorni.

Novembre 21

GREEN PASS – LE NOVITA’ SUI CONTROLLI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

La legge di conversione del DL 127/2021, che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, entra in vigore il 21/11/2021 e apporta le modifiche elencate di seguito:

• Per semplificare le verifiche del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15 dipendenti, il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come previsto in precedenza, purché entro il 31 dicembre (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi.

• In caso di scadenza della validità del Green pass durante l’orario di lavoro, il lavoratore può rimanere in servizio senza sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Ottobre 22

GREEN PASS – ULTERIORI CHIARIMENTI

Validità del Green Pass
A differenza di quanto precedentemente comunicato, si riferisce che:
I dose del vaccino: il QR-code viene rilasciato immediatamente ma la validità del Green Pass decorre dal 15° giorno successivo alla somministrazione.
Guariti da Covid + I dose del vaccino: ottengono il Green Pass in corso di validità subito dopo la I dose di vaccino.
Pertanto i soggetti che hanno ricevuto la I dose del vaccino possono accedere in azienda con Green Pass in corso di validità decorsi 15 giorni dalla somministrazione posto che il QR- code rilasciato in concomitanza alla I dose da esito negativo (semaforo rosso) alla lettura con AppC19.

Scadenza di Green Pass durante l’orario di lavoro
Secondo una FAQ del Governo: “Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.
Nel ricordare che le FAQ non sono vincolanti si riferisce che tale interpretazione desta numerose perplessità e problemi pratici anche considerato che il DL 127/2021 richiede di esibire e possedere il certificato verde ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro, e non solo al momento dell’accesso e che i controlli del datore di lavoro possano essere svolti a campione, anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Controlli on line per le aziende con più di 50 dipendenti
Dal 21/10/2021 i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti hanno a disposizione un nuovo servizio Inps (denominato Greenpass50+) per la verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19. Il sistema consente, previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Greeenpass50+ interroga la PN-DGC come intermediario e consente, con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19. Questa operazione dovrebbe avvenire tra le ore 20.00 e le 23.59, periodo in cui il sistema non sarà accessibile, e dalle 24.00 i dati saranno consultabili e poi cancellati fino alla successiva verifica da parte dell’Inps.
A loro volta i verificatori ogni giorno, accedendo tramite identità elettronica-profilo cittadino, possono visualizzare tutti i dipendenti dell’azienda e possono procedere alla verifica del green pass solo per i dipendenti effettivamente in servizio. In risposta si ottiene l’elenco dei nominativi indicati e l’esito (croce rossa o spunta verde) della verifica.
Il lavoratore che non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.
L’utilizzo del servizio è possibile solo per il personale dipendente e quindi, in caso di accesso al luogo di lavoro da parte di altri lavoratori, occorre comunque procedere di volta in volta alla verifica tramite app.
Si allega allegato Manuale_Utente_Verifica_Green_Pass.

Ottobre 14

GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021 – ULTERIORI INDICAZIONI

Si fa seguito alle circolari del 22/09/2021 e dell’11/10/2021 per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla gestione del controllo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Parte dei presenti aggiornamenti si basano sulle FAQ pubblicate sul sito del Governo.

Si comunica, altresì, che in data 12/10/2021 è stato firmato un nuovo DPCM che dovrebbe semplificare le procedure di controllo del Green Pass mediante nuove modalità automatizzate. Sul punto verrà fornito apposito aggiornamento quando il testo definitivo verrà pubblicato.

Modalità di controllo:
• È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso;
• In caso di eventuale controllo a campione si consiglia di eseguirlo in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
• Il datore di lavoro non può trattenere documenti o dati in fase di verifica. Parrebbe comunque consigliabile tracciare l’avvenuto controllo, istituendo una sorta di registro o altra modalità che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore e dell’eventuale esito del controllo.

Soggetti esenti dal green pass:
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – solo se in possesso della relativa certificazione medica di esenzione – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more

Ottobre 11

GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021 INDICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI OPERATIVI

Si fa seguito alla Circolare del 22 settembre 2021 per ricordare che entro venerdì 15 ottobre 2021, il datore di lavoro è tenuto a:
• Definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli del Green Pass nei luoghi di lavoro (Policy aziendale modalità operative verifiche commi 4 e 5 art. 3 DL 127 2021 – allegata);
• Delegare i soggetti incaricati dell’accertamento (delega controllo green pass – allegata).
Si ricorda che si possono verificare due differenti casi:
1. Il lavoratore che si presenti all’entrata del luogo di lavoro senza Green Pass: non viene fatto accedere ed è assente ingiustificato, senza retribuzione (e contributi);
2. Il lavoratore che, eludendo i controlli del datore di lavoro, accede al luogo di lavoro senza Green Pass: in tal caso gli accertatori, rilevata la violazione, possono utilizzare e compilare il modulo allegato alla presente (atto di accertamento – allegato). Si ricorda che, in tal caso, la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro è applicata dal Prefetto, a cui il datore di lavoro dovrà comunicare i nominativi e le violazioni rilevate, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi regolamenti aziendali e codici disciplinari. Non sono state ancora rese note le modalità di notifica al Prefetto.
Si ricorda, in ultimo, che il datore di lavoro è tenuto anche ad osservare gli adempimenti ai fini privacy tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
1. Predisporre informative in prossimità dei luoghi di accesso, ex art. 13 Gdpr indicando come base giuridica l’obbligo di legge del titolare (articolo 6, lettera c, del Gdpr);
2. Aggiornare il registro dei trattamenti (articolo 30 del Gdpr) con riferimento all’attività di verifica, indicando le specifiche misure di sicurezza adottate e il modello organizzativo privacy (Mop) per documentare e dimostrare (principio accountability) l’adeguatezza delle misure (articolo 32 del Gdpr) adottate per le attività di trattamento relative al green pass;
3. Nel caso l’attività sia svolta con sistemi di verifica automatizzati, come ad esempio i “totem” che non necessitano di presidio fisico, il datore di lavoro avrà l’onere di svolgere una valuta-zione preventiva secondo l’articolo 25 del Gdpr affinché sia garantita la sola lettura dei dati.

Si consiglia, a tal fine, di rivolgersi al responsabile della protezione dei dati personali dell’azienda.

Verifiche in anticipo: si segnala che in data 8 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 139 il cui art. 3 prevede che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
I datori di lavoro possono chiedere in anticipo al lavoratore di comunicare se sono muniti di green pass, con un preavviso consono all’organizzazione del lavoro.
Lavoro somministrato: le agenzie di somministrazione hanno l’obbligo contrattuale nei confronti dell’utilizzatore di assicurarsi che il lavoratore abbia i requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Dunque l’agenza di somministrazione sarà tenuta a informare i lavoratori sui nuovi obblighi relativi al possesso del green pass. L’eventuale impossibilità di assicurare la prestazione del lavoratore a favore dell’utilizzatore potrà essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. È, comunque, onere dell’utilizzatore controllare e verificare il possesso del green pass in capo ai lavoratori somministrati quando accedono al luogo di lavoro.

La disciplina introdotta dal DL 127/2021 presenta, invero, diverse zone d’ombra che sollevano spinosi interrogativi e, ad oggi, non sono state divulgate linee guida. Rimangono, quindi, ancora irrisolti numerosi dubbi tra cui la gestione dell’accesso al luogo di lavoro dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale per Covid 19.
È fortemente auspicabile un intervento del legislatore – o dello stesso Governo – che chiarisca tutti i numerosi profili problematici.

Tutti gli allegati sono stati inviati ai Clienti dello Studio, via mail.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Settembre 22

GREEN PASS – OBBLIGO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE 2021

Il Decreto Legge n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2021, entra in vigore in data 22/09/2021 ed estende l’obbligo del Green Pass anche nell’ambito lavorativo privato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

GREEN PASS:
Si entra in possesso della Certificazione verde Covid – 19 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
Vaccinazione – prima dose: dal 1° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Vaccinazione completa: validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica per i guariti).
Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione: validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
Effettuazione test molecolare con esito negativo: validità 72 ore.
Effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo: validità 48 ore.

CHI È OBBLIGATO?
Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo, ai fini dell’accesso dei luoghi di lavoro in cui la predetta attività lavorativa è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid – 19.
La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori dipendenti, professionisti, stagisti, tirocinanti, lavoratori autonomi, co.co.co., dipendenti di società esterne (somministrati e lavoratori in appalto), artigiani, occasionali, colf, baby sitter, badanti, elettricisti, idraulici, anche per l’accesso in una casa privata.
Eccezioni: soggetti esenti dalla campagna vaccinale (per immunodeficienza o controindicazioni) su base di idonea certificazione medica.

MODALITA’ DI CONTROLLO DEI DATORI DI LAVORO:
I datori di lavoro sono tenuti a verificare che l’accesso ai luoghi di lavoro sia effettuata solo da chi possiede la certificazione verde Covid – 19 in corso di validità.
I datori di lavoro devono definire, altresì, entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni dell’obbligo del green pass.
Nel caso di lavoratori che svolgono attività sulla base di contratti esterni (somministrati, lavoratori in appalto) i controlli vengono effettuati non soltanto dal datore di lavoro “formale” bensì, principalmente, dall’utilizzatore.
Si ricorda, a tal fine, che è stata messa a disposizione l’App VerificaC19 con cui si accerta, mediante esibizione del QR code, che la certificazione sia valida, il nome, il cognome e la data di nascita del soggetto titolare. La stessa tutela i dati sanitari del lavoratore in quanto chi controlla non sa se il lavoratore è guarito, vaccinato o tamponato.
Su richiesta del verificatore parrebbe doversi esibire anche un documento di identità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati nell’App. L’attività di verifica non potrà comportare la raccolta – e l’archiviazione – dei dati dell’intestatario.
Sarà possibile, in alternativa, prevedere un accertamento elettronico collegato ai sistemi di timbratura.
Si attende, comunque, l’emanazione di linee guida – con apposito DPCM – del Governo “per l’omogenea definizione delle modalità organizzative”.

COSA SUCCEDE SE IL DIPENDENTE NON HA IL GREEN PASS?
I lavoratori che siano privi del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di green pass in corso di validità e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Aziende con meno di 15 dipendenti: dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro eventualmente stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31/12/2021.
Smart working: si ricorda che quella di adottare, o meno, la modalità di lavoro agile è una decisione organizzativa che compete al datore di lavoro, motivo per cui lo smart working non può essere preteso dal lavoratore privo di green pass quale alternativa alla sospensione non retribuita.

SANZIONI PECUNIARIE:
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.
Le verifiche sono di competenza delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

I lavoratori che entrano nei luoghi di lavoro privati senza green pass: sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi regolamenti aziendali e codici disciplinari.

I datori di lavoro che non effettuano i controlli; che non adottano le misure organizzative per i controlli; che fanno accedere senza green pass chi ne fosse obbligato: sanzione da 400 a 1.000 euro.

L’illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione.

Anche in merito alle sanzioni, oltre che per altri aspetti, sarà opportuno che vengano forniti idonei chiarimenti.