Settembre 19

NUOVA DISCIPLINA EUROPEA NEI CAMBI DI APPALTO

Si ricorda che l’art. 29, D.lgs. 276/2003, comma 3 disponeva che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda e che, di conseguenza, non trovasse applicazione la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c.
Dal 23 luglio 2016