Gennaio 10

GREEN PASS – LE NOVITA’ DA GENNAIO 2022

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER CHI HA COMPITUO 50 ANNI

Il D.L. n. 1 del 2022 è entrato in vigore l’8 gennaio 2022.
Introduce, dalla data di entrata in vigore fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo di vaccinazione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della citata disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
Esenzione: L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Dal 1° febbraio 2022 scattano le sanzioni da 100 euro una tantum per gli over 50 che:
a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario; c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
I controlli saranno demandati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà incroci tra i dati della tessera sanitaria e dell’anagrafe.

CONTROLLI GREEN PASS OVER 50 DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Dal 15 febbraio 2022 per accedere a tutti i luoghi di lavoro gli over 50 devono possedere ed esibire il super green pass ovvero la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della predetta prescrizione da parte degli over 50 che svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro.
Non cambiano le modalità di verifica da parte dei datori di lavoro: i controlli sul super green pass al lavoro ricalcano quelli attualmente validi per il pass “semplice”, quindi, tra l’altro, con verifiche attraverso la piattaforma Inps o con la consegna della certificazione al datore di lavoro (si consiglia di aggiornare le relative policy aziendali).
I lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per tutte le imprese, non solo più quelle sotto i 15 addetti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
In caso di violazione del suddetto obbligo è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo, ferme le conseguenze disciplinari. La sanzione è raddoppiata, come precisato da Palazzo Chigi nei giorni scorsi, se l’inadempimento viene reiterato.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti esentati dall’obbligo a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Per chi ha meno di 50 anni restano in vigore le norme attuali, vale a dire il green pass “semplice”, che si ottiene anche con il tampone.

VALIDITA’ DEL GREEN PASS
Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione:

• per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
• per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:
• se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:
• 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
• 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi.
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Il calendario delle scadenze dell’emergenza Covid

08-gen

Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia

10-gen 

Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o ma-trimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all’aperto; sale gioco, sale bingo e casinò.

Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque).

20-gen

Scatta l’obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri. Pass verde di base anche nei centri estetici.

01-feb

Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati.
Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l’elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm).
Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi.
Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università.

15-feb

Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

31-mar

Fine dello stato di emergenza.

15-giu

Fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati

Per le persone che accedono senza certificazione verde (sia base che rafforzata) ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averla, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del green pass, se omette di effettuare il controllo. Se vengono riscontrate due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell’attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di 10 giorni.