Giugno 30

NUOVA DOMANDA PER GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Si ricorda che il 30 giugno 2020 scadono le autorizzazioni al pagamento degli assegni per nucleo familiare relativi al periodo 2019/2020.
A partire dal 1° luglio i lavoratori dipendenti devono presentare una nuova domanda per gli assegni per il nucleo familiare validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
La domanda va presentata sul portale dell’Inps compilando il modulo Anf/Dip Sr 16 online. La mancata presentazione della domanda da parte del lavoratore fa decadere il diritto a vedersi erogato l’assegno in busta paga dal datore di lavoro.
Una volta presentata la domanda il lavoratore riceverà comunicazione dell’avvenuta accettazione che dovrà comunicare al datore di lavoro: lo Studio provvederà per conto di quest’ultimo a scaricare la comunicazione e ad inserire l’importo dell’assegno (e degli eventuali arretrati) a partire dalla prima emissione utile del cedolino paga.
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Se cambia la composizione del nucleo familiare o il livello del reddito familiare è necessario comunicare la variazione entro i successivi 30 giorni.
Si allega informativa per i dipendenti (INFORMATIVA RINNOVO DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DAL 1 LUGLIO 2020).
Aprile 25

La legge di conversione del decreto Cura Italia (contratti a termine e ammortizzatori sociali)

Il c.d. decreto Cura Italia è stato convertito in Legge, già sottoscritta dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella ma ad oggi, 25 aprile, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le novità:
I. Contratti a termine (anche in somministrazione):
Durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono:
Prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, fermo restando il limite di 4 proroghe e l’obbligo di indicare la causale qualora la proroga determini una durata superiore a 12 mesi;
Rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto, fermo restando l’obbligo di indicare la causale ma senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go prima del rinnovo.

Rimane il divieto di stipulare nuovi contratti a termine per lavoratori che svolgono le stesse mansioni (o affini) di quelli in cassa integrazione.

La novità ha effetto dal 23 febbraio al solo fine di sanare le eventuali proroghe e rinnovi avvenuti da tale data all’entrata in vigore della legge di conversione, in violazione dei divieti normalmente vigenti.

II. Ammortizzatori sociali (CIG, assegno ordinario, CIGD ecc.)
Per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ed all’assegno ordinario FIS non c’è più l’obbligo di esperire alcuna procedura sindacale e non è necessaria alcuna preventiva informativa.
Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate. Tuttavia, la suddetta elisione potrà essere utile nel caso di successiva richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali.

Per la cassa integrazione in deroga: l’accordo sindacale non è richiesto per i datori che hanno fino a 5 dipendenti e per i datori che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria (ovvero, obbligatoriamente).

III. Lavoratori disabili
I lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona gravemente disabile possono svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.