Agosto 25

DECRETO AGOSTO – LE NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO

In vigore dal 15 agosto 2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19
La cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga Covid 19 sono stati prorogati per ulteriori 18 settimane complessive, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Le 18 settimane sono suddivise in 2 blocchi di 9 settimane ciascuna.
LE PRIME NOVE SETTIMANE (GRATUITE) – i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 devono essere imputati alle prime 9 settimane suddette.
Pertanto le prime 9 settimane previste dal decreto agosto assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati (ai sensi della previgente disciplina) collocati dal 13 luglio in avanti.
Questo periodo viene concesso a tutte le aziende a titolo non oneroso.
LE SECONDE 9 SETTIMANE (CONTRIBUTO ADDIZIONALE) – Le ulteriori 9 settimane di trattamento possono essere richieste unicamente dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato, e sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
La procedura sindacale di accesso (informativa e consultazione) è quella de – procedimentalizzata e “veloce” disposta per gli ammortizzatori sociali Covid – 19.
Tutto ciò premesso, si ricorda sin d’ora alle aziende clienti di verificare e autocertificare (ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato in riferimento al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019.
I requisiti saranno poi verificati con uno scambio di dati tra Inps e Agenzia delle Entrate.
L’autocertificazione, sottoscritta, dovrà essere allegata alla domanda per la fruizione delle ulteriori 9 settimane. In mancanza di autocertificazione verrà applicato dall’Inps il contributo addizionale del 18%.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO IN ALTERNATIVA AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I datori di lavoro che NON richiedono gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Agosto” e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
– per un periodo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020
– nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail.
Possono beneficiare anche i datori autorizzati ai trattamenti, per i periodi che si collocano – anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per tutta la durata della fruizione della decontribuzione le aziende non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del divieto di licenziamento, l’esonero sarà revocato con efficacia retroattiva e al datore di lavoro è preclusa la possibilità di richiedere le ulteriori settimane di integrazione salariale introdotte dal Decreto in esame.

3. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI 6 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO IL 31/12/2020
Per tutti i datori di lavori (ad esclusione del settore agricolo) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 è previsto
– esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
– per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione
– nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono esclusi
– i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e con contratti di lavoro domestico;
– i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO
È previsto l’esonero contributivo – con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale di dell’esonero di cui al punto precedente – limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
Nel caso di conversione si potrà beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al punto precedente.

5. DECONTRIBUZIONE SUD
I datori di lavoro privati con sedi in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia hanno una specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle suddette regioni.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps nonché decreto interministeriale che determini gli indicatori oggettivi di queste situazioni di svantaggio.

6. PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto dispone la possibilità di rinnovare o prorogare senza causale tutti i contratti a termine, anche in somministrazione
– fino al 31 dicembre 2020 (data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga e rinnovo. Il contratto prorogato o rinnovato può proseguire anche oltre tale scadenza).
– per un periodo massimo di 12 mesi
– per una volta sola
– ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.
Tale deroga potrà essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio 2020, ovvero che il precedente rapporto, rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020.

7. ABROGATA LA PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto ha abrogato la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per il Covid-19.
La misura è rimasta operativa dal 18 luglio al 14 agosto. I contratti a termine scaduti e prorogati durante questi 28 giorni conservano la loro efficacia fino alla nuova scadenza.

8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in vigore dal 17 marzo al 17 agosto – è ulteriormente prorogato.
Tuttavia non è prevista una precisa data di scadenza del divieto bensì una scadenza “mobile”.
Il divieto opera per tutto il periodo in cui il datore di lavoro beneficia delle ulteriori settimane di ammortizzatori sociali (18 settimane) o per tutto il periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto in alternativa agli ammortizzatori sociali.
Sembrerebbero essere escluse dal divieto le aziende che non abbiano intenzione di richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale e che non ne siano state beneficiarie dei mesi di maggio e giugno.
Il divieto non trova applicazione, altresì, nei seguenti casi:
a) il personale interessato dal recesso è impiegato in un appalto ed è stato riassunto dall’appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola contenuta nel contratto di appalto;
b) il licenziamento è motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società con cessazione, anche parziale, dell’attività, in assenza di cessione di un complesso di beni o di attività tali da configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
c) il licenziamento è intimato nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro (i lavoratori aderenti possono accedere al trattamento di Naspi);
d) il licenziamento è intimato in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Si ricorda che è sempre possibile licenziare per giusta causa.

9. POTENZIAMENTO DEL FONDO NUOVE COMPETENZE
È stato ulteriormente potenziato il Fondo Nuove competenze di cui alla circolare di studio del 9 luglio, prevedendo:
a) l’estensione della durata del fondo per gli anni 2020 e 2021;
b) l’ulteriore previsione di carattere funzionale tesa a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
c) l’incremento delle disponibilità economiche di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che il fondo in parola è stato istituito presso l’Anpal con il fine di finanziare percorsi formativi volti a riqualificare i lavoratori durante i nuovi processi organizzativi e, ora, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sono necessari accordi collettivi aziendali o territoriali con i sindacati con cui rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, compresivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del fondo.

Giugno 13

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI ANNO 2019

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato – per i datori che, dal 1° gennaio 2018, assumono o trasformano lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Due requisiti:
• l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato;
• un’età inferiore ai 30 anni (massimo 29 anni e 364 giorni).
In aggiunta il datore di lavoro:
• Nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve aver licenziato per giustificato motivo oggettivo ovvero non deve aver effettuato licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
• nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve licenziare il lavoratore assunto con l’incentivo né qualsiasi altro lavoratore a parità di unità produttiva ed inquadramento.
Beneficio: pari al 50% dei contributi previdenziali (escluso contr. Inail), per un massimo di 3.000 € annui; il tutto riparametrato e applicato su base mensile con una durata massima di 36 mesi, decorrente dalla data di assunzione fino all’eventuale interruzione del rapporto.

Nuovo esonero contributivo per l’assunzione di giovani lavoratori di età non superiore ai 35 anni per il biennio 2019 – 2020: Per gli under 35 e per gli anni 2019-2020, assunzione incentivata con esonero del 50% dei contributi (esclusi contributi Inail) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
Il lavoratore:
– non deve aver compiuto 35 anni di età;
– non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, ad eccezione di eventuali precedenti periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero under 35 non è ancora utilizzabile in quanto non è stato ancora emesso il decreto attuativo e la relativa circolare Inps.

Bonus contributivo al 50% per lavoratori di età non inferiore a 50 anni– per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformano o assumono a tempo indeterminato lavoratori di età non inferiore ai 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi.
È riconosciuto uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di:
• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione da un contratto a termine;
• 12 mesi in caso di assunzione a termine;
Tale forma di incentivo è, inoltre, applicabile alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:
• 6 mesi se residenti in aree svantaggiate;
• 24 mesi, ovunque residenti, ad eccezione delle aree svantaggiate.

Incentivo occupazione Neet – per i datori di lavoro che, dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, assumono giovani lavoratori di età inferiore ai 30 anni iscritti al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani».
I rapporti per i quali viene garantita la decontribuzione sono:
• contratto a tempo indeterminato,
• apprendistato professionalizzante,
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro
• somministrazione (sia indeterminata, sia a termine).
La misura dell’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro, da fruire entro il 28 febbraio 2021, è pari ad un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esenzione contributiva per l’assunzione di giovani eccellenze – per i datori di lavoro che assumono – entro il 31/12/2019 – a tempo indeterminato (anche part time), giovani laureati con i seguenti requisiti:
• laurea magistrale con votazione di “110 e lode” e media ponderata non inferiore al 108/110, conseguita nel periodo tra il 1˚ gennaio 2018 e il 30 giugno 2019;
• cittadini, entro il 35esimo anno di età (34 anni e 364 giorni), in possesso di dottorato di ricerca conseguito tra il 1˚ gennaio e il 30 giugno 2019.
Il bonus riguarda tutti i datori di lavoro privati e consiste in uno sgravio totale (100% dei contributi Inps a carico azienda) per 12 mesi dall’assunzione fino ad un massimo di 8.000 euro. L’esonero si applica anche alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato avvenute entro il 31/12/2019. Occorre precisare che con riferimento all’esonero per l’assunzione di giovani eccellenze si è ancora in attesa della relativa circolare dell’Inps.

Incentivo assunzione beneficiari Naspi – per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di Naspi per un ammontare (per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore) del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Incentivo per assunzione lavoratori in CIGS – per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e di dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi.
Lo sgravio consiste:
– nell’applicazione della contribuzione del 10% pari a quella versata per gli apprendisti;
– contributo del 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore, per i seguenti periodi
• 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni di età;
• 21 mesi per lavoratori con più di 50 anni di età.

Assunzione in apprendistato di lavoratori di qualsiasi età ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale – assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori percettori di trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.