Il decreto legge 25/2017, che abolisce la disciplina dei voucher, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo.
I voucher già richiesti entro il 17 marzo potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2017.
La problematica, ad oggi, più insidiosa riguarda l’operatività o meno della novità introdotta per i voucher e relativa alla preventiva comunicazione oraria.
Infatti, per ridurre l’utilizzo fraudolento dei voucher è stata modificata la comunicazione dell’inizio dell’attività.
I committenti imprenditori non agricoli ed i committenti professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
In questo modo si vuole evitare che il voucher venga usato per coprire, a posteriori, il ricorso al lavoro nero: o si dichiara prima l’utilizzo del buono, oppure si incorre nella sanzione indicata.
Questa la disciplina in vigore dall’08/10/2016!
La legge, tuttavia, non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, così come non condiziona l’operatività della nuova disposizione a un apposto decreto ministeriale.
Che fare?
Secondo alcune fonti la comunicazione oraria sarebbe