Settembre 10

APERTURA SCUOLE: IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO?

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Riaprono le scuole.
Di conseguenza dal 14 settembre viene meno il diritto generalizzato dei genitori di figli minori di 14 anni a lavorare in modalità smart working.
In caso di quarantena del figlio studente che si fa?
In base alle linee guida, il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente nel caso in cui vi sia un caso confermato da COVID19 provvederà a prescrivere ad alunni e al personale scolastico la quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
I ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.
È stata, pertanto, introdotta una norma in vigore dal 9 settembre che garantisce il diritto allo smart working a un solo genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
Tale diritto:
• Può essere esercitato da uno solo dei genitori;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Se la prestazione lavorativa del lavoratore/genitore è incompatibile con lo smart working: è prevista la misura alternativa del congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena coperto da indennità Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo:
• È riconosciuto ad un solo genitore;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o lavora in smart working;
• È concesso solo per periodi compresi entro il 31/12/2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, raggiunti i quali l’Inps non accoglie ulteriori domande.
Sembra possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle 2 misure introdotte, se ricorrono i presupposti.
Altre misure a cui ricorrere (già esistenti)?
– Congedo parentale per figli di età non superiore a 12 anni per un periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi (art. 32 Dlgs. 151/2001);
– Congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47 Dlgs. 151/2001);
– Aspettativa non retribuita non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (L. 53/2000).

Settembre 2

FRINGE BENEFIT 2020, ELEVATA LA SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2020

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L’esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit (retribuzione in natura) concessi ai dipendenti è stata innalzata dal c.d. decreto agosto dai soliti 258,23 euro a 516,46 euro.
La misura in parola è temporanea in quanto vale solo per il 2020.
A titolo esemplificativo si segnalano tra i fringe benefit più frequenti:
• I buoni acquisto e i buoni carburante;
• I generi in natura prodotti dall’azienda;
• L’auto concessa ad uso promiscuo;
• L’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
• I prestiti aziendali;
• L’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
• Polizze assicurative extra professionali;
• Il c.d. “cesto natalizio”.
Si ricorda che i riconoscimenti in natura (fringe benefit) possono essere riconosciuti anche a singoli dipendenti (e non necessariamente alla generalità di dipendenti) e non concorrono a formare il reddito da lavoro se, nel periodo di imposta, non superano l’importo massimo di 258,23 euro, che per il 2020 è stato raddoppiato a 516,46 euro. Se l’erogazione supera la soglia indicata concorre per intero a formare il reddito di lavoro dipendente. In ultimo si ricorda che l’erogazione dei fringe benefit può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Settembre 2

CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID, AL VIA IL RECUPERO IL 16 SETTEMBRE

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Il Decreto Agosto ha disposto che i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
• per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
• per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non sarà rimborsato quanto già versato.