Ottobre 6

FONDO NUOVE COMPETENZE

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Il Ministro del Lavoro ha firmato il 5 ottobre 2020 il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo nuove competenze istituito presso Anpal.
Le imprese, di qualunque settore e dimensione, potranno rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.
È necessario sottoscrivere un accordo collettivo aziendale con i sindacati entro il 31 dicembre 2020 che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.
Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore.
La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Una volta stipulato l’accordo collettivo, i datori devono inoltrare istanza di contributo ad Anpal (la valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione). L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.
A erogare la formazione può essere anche la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali.

Ottobre 6

DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE DA CONVALIDARE

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Si ricorda che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro.
In assenza di convalida le dimissioni sono inefficaci.
Pertanto le dimissioni del lavoratore padre, rese entro i primi 3 anni di vita del bambino, devono essere sempre convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, anche laddove il padre non abbia previamente richiesto il congedo di paternità posto che è sufficiente che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore.
Per la convalida i lavoratori devono presentarsi personalmente all’Ispettorato del Lavoro e farsi rilasciare, previo colloquio, la convalida delle dimissioni.
Ciò premesso, si ricorda a tutti i clienti di invitare i dipendenti a convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro nel caso in cui si sia a conoscenza che il lavoratore dimissionario è padre di un bambino fino a 3 anni di età.