Febbraio 23

ASSUNZIONI

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Anche al fine di verificare se è possibile usufruire degli sgravi contributivi previsti per legge, prima dell’assunzione lo Studio richiede l’invio:
• della scheda allegata compilata dettagliatamente in ogni sua parte (allegato 1 SCHEDA PER LAVORATORE DA ASSUMERE);
• della scheda professionale aggiornata del dipendente.
Il lavoratore deve richiedere la scheda professionale presso il Centro per l’Impiego.

Febbraio 23

APPRENDISTATO

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Nel richiamare tutte le precedenti circolari dello Studio sull’argomento, si ricorda che l’apprendista deve OBBLIGATORIAMENTE ricevere la formazione indicata nel piano formativo individuale.

Prova dell’avvenuta formazione, in caso di ispezioni ed in caso di vertenze da parte del lavoratore, grava unicamente sul datore di lavoro.

Le aziende che assumono apprendisti devono acconsentire al lavoratore di acquisire:

a) competenze di base e trasversali (teoria): tale formazione può essere fornita gratuitamente dalla Provincia o da enti da essa delegati. È la stessa Provincia a contattare le aziende, entro 45 giorni dall’assunzione, per l’attivazione del corso. Qualora il datore di lavoro non volesse avvalersi dell’offerta pubblica deve tempestivamente informare la Provincia. Il modulo per la predetta comunicazione deve essere richiesto allo Studio che provvederà, altresì, all’invio dello stesso agli organi competenti.
b) competenze tecnico professionali (pratica): tale formazione è interamente a carico del datore di lavoro. Lo Studio consiglia di utilizzare, compilare e sottoscrivere il libretto formativo dell’apprendista (allegato 2 APPRENDISTATO – REGISTRO FORMAZIONE INTERNA) il quale dovrà essere regolarmente compilato a cura del datore di lavoro e firmato sia dal lavoratore che dal suo Tutor. Lo stesso costituisce un importante strumento di prova dell’avvenuta quotidiana formazione in azienda. La frequentazione di corsi interni o esterni all’azienda svolti dall’apprendista devono essere annotati con specifica descrizione nel LUL. Pertanto, il datore di lavoro deve comunicare allo Studio le ore di frequentazione dei predetti corsi svolte mensilmente dal singolo apprendista. In alternativa, l’azienda può scegliere di avvalersi di un Ente Formativo accreditato sia per la formazione teorica che pratica.

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE: In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione all’apprendista, il datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo può determinare la qualificazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro normale a tempo indeterminato.

INTERRUZIONI UGUALI O SUPERIORI A 30 GIORNI: le interruzioni del rapporto di apprendistato, uguali o superiori ad un mese, comportano la proroga del rapporto di apprendistato per il periodo di assenza. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’apprendista, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale del rapporto di apprendistato con l’indicazione delle ragioni di tale scelta e indicando la nuova scadenza.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO: Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, con la particolare facoltà di recesso al termine del periodo di formazione senza obbligo di motivazione (ad eccezione del contratto di apprendistato per lavoratori in mobilità).
In tal caso, sarà necessario comunicare il recesso in forma scritta nel rispetto del periodo di preavviso, previsto dal Ccnl di riferimento, che decorre dal momento in cui termina la formazione.
Se non si esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Durante il periodo di formazione, si può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

DOPPIO BONUS CONTRIBUTIVO NEL 2021: se si confermano a tempo indeterminato i lavoratori giunti a conclusione del percorso di apprendistato si può godere di un doppio bonus contributivo. Durante i primi 12 mesi che seguono la stabilizzazione i datori sono tenuti a versare solo il 10% della contribuzione all’INPS; a partire dal 13° mese, per un ulteriore anno, possono chiedere lo sconto dei contributi pari al 50%, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro. L’agevolazione applicabile al secondo anno post trasformazione è ammessa unicamente se riguarda un apprendista under 30.

Febbraio 23

ASSENZA PER COLPA DEL TERZO

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Il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito del danno nel caso in cui un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità, anche concorsuale (c.d. rivalsa del datore di lavoro).
Infatti, in caso di assenza lavorativa di un dipendente causata da responsabilità di terzi, l’azienda può recuperare il costo del danno subito (ratei tredicesima, quota ferie, permessi, tredicesima, contributi, tasse).
Oltretutto, nel caso in cui il dipendente assente debba essere necessariamente sostituito, il datore di lavoro ha diritto anche all’integrale risarcimento di tutto ciò che corrisponde per sostituire il dipendente incolpevolmente assente.
Lo Studio quantifica i costi da recuperare per l’assenza del dipendente e agisce per il recupero degli stessi a favore del datore di lavoro, senza alcun costo per il Cliente.

Febbraio 23

RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE AL LAVORO DOPO LA MALATTIA

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Il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Febbraio 23

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

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Si ricorda di comunicare allo Studio i dati anagrafici di eventuali lavoratori somministrati (ex interinali) che prestano attività lavorativa presso l’azienda in quanto gli stessi devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro.

Febbraio 23

COMUNICAZIONE INFORTUNIO

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Si ricorda di comunicare tempestivamente allo studio l’eventuale verificarsi di un infortunio sul lavoro dei dipendenti, dei titolari di attività artigiana o dei soci e amministratori di società.
Dalla ricezione del certificato di infortunio da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per effettuare la denuncia di infortunio all’Inail.
Sanzioni: Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.