Marzo 23

DECRETO SOSTEGNI

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Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il 23 marzo 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

• Proroga per una durata massima di 13 settimane;
• nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
non è dovuto alcun contributo addizionale.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

• Proroga per una durata massima di 28 settimane;
• nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
• non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine
dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
• entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
• per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.
La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:
• possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
• nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
• viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l’indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Marzo 23

CONGEDI GENITORI

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Diritto al lavoro agile per il genitore la cui mansione sia compatibile se in famiglia è presente un figlio minore di anni 16 che si trovi a casa per la sospensione dell’attività didattica, oppure perché abbia il Coronavirus o sia stato messo in quarantena.

Se la prestazione non può essere resa in smart working, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha invece diritto ad assentarsi con il congedo Covid retribuito al 50%. Il congedo spetta anche a uno dei due genitori con figli diversamente abili in situazione di gravità accertata, sempre che non sia percorribile il lavoro agile. Il beneficio in questo caso è riconosciuto a condizione che i figli disabili siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Se l’età del figlio è compresa tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta infine alcuna retribuzione, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto al lavoro agile o al congedo Covid scatta per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’eventuale infezione contratta dal figlio, oppure per il periodo di quarantena del figlio disposto dalla Asl.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus spetta a lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti ad altre casse, lavoratori per le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Il bonus può essere richiesto purché le prestazioni di baby sitting riguardino figli minori di 14 anni e sempre che siano svolte durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; durante l’eventuale infezione Covid-19 contratta dal figlio; durante la quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.