Novembre 27

LINEE GUIDA PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

CHE COS’E’

Contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione.
Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per una durata di 3 anni (5 anni per alcune figure professionali artigiane);
Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: per giovanissimi dai 15 fino ai 25 anni. È un contratto che coniuga l’attività di formazione e lavoro con il conseguimento di un titolo di qualifica e/o diploma professionale;
Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca: per giovani dai 18 ai 29 anni per conseguire titoli di studio di istruzione secondaria (diplomi di maturità), di istruzione tecnica superiore (specializzazioni IFTS e certificazioni ITS), universitari (laurea triennale e specialistica, master, dottorato); per il praticantato per l’accesso alle professioni; per promuovere l’ingresso di ricercatori nelle aziende;
Contratto di apprendistato per lavoratori in mobilità: consente di assumere gli iscritti nelle liste di mobilità, senza un limite massimo di età. La finalità è la riqualificazione o qualificazione professionale dei lavoratori, soprattutto per quelli di età “avanzata” che hanno difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro.

LIMITI NUMERICI

Aziende non artigiane che occupano almeno 10 lavoratori: il rapporto tra apprendisti e dipendenti specializzati e/o qualificati è di 3 ogni 2, ovvero si possono occupare 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati;
Aziende non artigiane fino a 9 lavoratori: il rapporto scende a 1 ogni 1;
Aziende artigiane: massimo 9 apprendisti per le aziende che hanno lavorazioni non in serie, massimo 5 se hanno lavorazioni in serie o appartengono al settore edile.

CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE
Ferma la possibilità dei Ccnl di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla trasformazione di almeno il 20% dei contratti di apprendistato venuti a scadere nei 36 mesi precedenti ogni nuova assunzione. Qualora non sia rispettata tale percentuale, è consentita l’assunzione solo di un ulteriore apprendista oltre a quelli già stabilizzati, ovvero di un solo apprendista nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti oltre il rispetto dei limiti suddetti verranno considerati lavoratori a tempo indeterminato a tutti gli effetti.
Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa.
Per le aziende al di sotto di 50 dipendenti la percentuale di stabilizzazione è determinato da ogni singolo Ccnl.

AGEVOLAZIONI

Novembre 6

FALSE MAIL AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate lancia un allarme ai cittadini circa un nuovo tentativo di “phishing”: potrebbe arrivare, nella casella di posta elettronica, un falso messaggio contenente un virus
Novembre 6

REGOLAMENTO DISCIPLINARE AFFISSO IN BACHECA

Si ricorda di affiggere in azienda, in luogo accessibile a tutti i lavoratori (bacheca aziendale) il codice disciplinare previsto dal Ccnl applicato o il regolamento aziendale.
In caso di mancata affissione, infatti, non possono
Novembre 6

PERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104/1992

Come noto, la legge 104/92 prevede la concessione di permessi per l’assistenza di persone portatrici di handicap grave.
La predetta legge non disciplina le modalità di utilizzo dei permessi.
Stante quanto previsto dal Ministero del Lavoro, in ottemperanza del principio del buon andamento dell’attività imprenditoriale, il datore di lavoro può richiedere
SUCC. PREC. 1 2 31 32 33 34 35