Novembre 6

DPCM DEL 3.11.2020

In vigore dal 6/11/2020.

Si suddivide lo stivale in 3 zone, a secondo della fascia di rischio, che possono variare ogni 15 giorni:

Rossa Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta.

Arancione Puglia, Sicilia.

Gialla TUTTE le altre 14 regioni italiane.

Zona Gialla, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro durante la fascia oraria indicata si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Tranne che nella fascia di “coprifuoco” sono consentiti gli spostamenti, anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato.
  • Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 con massimo 4 persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi. L’asporto è consentito fino alle 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I locali pubblici e aperti al pubblico e gli esercizi commerciali devono esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Zona Arancione, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. È vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita da una regione ad un’altra e da un comune ad un altro se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o per comprovate esigenze di lavoro. Si consiglia, comunque, di predisporre l’autocertificazione.
  • Chiusura servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie; asporto fino alle 22; nessuna restrizione per la consegna a domicilio.
  • Chiusura centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. 

Zona Rossa, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Vietato ogni spostamento, anche all’interno del comune, in qualunque orario se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o per comprovate esigenze di lavoro. Si consiglia, comunque, di predisporre l’autocertificazione.
  • Chiusura negozi al dettaglio, ristorazione, estetiste.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona eccetto lavanderie, tintorie, pompe funebri, parrucchieri e barbieri.

Le zone sono stabilite con ordinanze del Ministro della Salute; la collocazione è temporanea (di 15 giorni, con valutazione settimanale) e, d’intesa con i governatori delle regioni, le restrizioni possono essere limitate solo in alcune zone della Regione.

In riferimento all’autocertificazione: si ricorda che non si è sanzionabili qualora si sia sprovvisti dell’autocertificazione posto che è sufficiente dichiarare dove si sta andando, durante la fascia dalle 22.00 alle 5.00 nella zona gialla o in qualunque orario all’interno delle zone rossa o arancione, e la motivazione lavorativa, di necessità o di salute per cui si sta transitando.

Si allega nuovo modello di

modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (1)

ATTESTAZIONE AZIENDA CORONAVIRUS 4 NOVEMBRE 2020

Le misure rimangono in vigore fino al 3 dicembre.

 

Marzo 10

CORONAVIRUS – ULTERIORI INDICAZIONI

Le misure restrittive per arginare il COVID – 19 sono state estese a tutto il territorio italiano a decorrere da martedì 10 marzo 2020.

Di seguito alcune, ulteriori, specifiche in merito.

AUTOCERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE SPOSTAMENTO PER ESIGENZE LAVORATIVE
L’art. 1, comma 1, lett. a) del Dpcm 8 marzo parrebbe indicare che qualsiasi attività lavorativa giustifichi lo spostamento: è sufficiente dimostrare che si sta andando al lavoro.
E’, altresì, sufficiente un’autocertificazione del dipendente, utilizzando il modello aggiornato e allegato alla presente.
In realtà, la compilazione di quest’ultimo non dovrebbe essere neppure anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione.
Equipollente all’autocertificazione è l’attestazione dell’azienda che, in sostituzione del modulo, serve a certificare l’esistenza di un rapporto di lavoro con la persona, allegato alla presente.
Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertificazione (o attestazione dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteristiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuamente, il modulo deve riportare questa circostanza.

Si ricorda che chi non ha validi motivi per muoversi o che, in sede di autocertificazione, attesterà il falso (e non chi non è meramente in possesso dell’attestazione o dell’autocertificazione già predisposta) rischierà
– l’arresto fino a tre mesi e ammenda fino a 206 euro per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.);
– il carcere da uno a sei anni per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.);
– fino alla reclusione da 3 a 12 anni per delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) e in particolare per il reato di epidemia (nell’ipotesi colposa), che punisce chi «cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni», e che in caso di dolo è punito con la pena dell’ergastolo (art. 438 c.p.).
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni può avvenire anche successivamente (ex post), come indicato nella direttiva dell’Interno.

RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Si raccomanda ai datori di lavoro di effettuare un’attenta valutazione del numero dei lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Il datore di lavoro deve, altresì, preoccuparsi delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendente trova in azienda tra cui, in primo luogo, il rispetto della distanza minima di 1 metro.

Per i dipendenti la cui presenza al lavoro non è strettamente necessaria e per coloro a cui non è garantita una distanza minima di 1 metro e, comunque, in via generale al fine di evitare ogni spostamento superfluo e non strettamente necessario, è raccomandato di:

concedere ai dipendenti un periodo di ferie: si consiglia di concordare tra le parti (possibilmente per iscritto) un periodo di ferie a cui l’azienda non si dovrebbe opporre e che il dipendente non può rifiutare.
attivare modalità di lavoro in smart working, laddove possibile, e in forma semplificata su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. Si prega, nel caso, di avvisare previamente lo Studio per le necessarie comunicazioni agli Istituti.

Si consiglia, altresì, di regolamentare/limitare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (mense), allo svago (aree relax, sala caffè), aree comuni (bagni, spogliatoi) al fine di evitare assembramenti e, comunque, al fine di garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro.
Si ricorda, in ultimo, che i suddetti assembramenti devono sono vietati anche nelle pertinenze esterne dell’azienda.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale