Aprile 3

PREMIO AI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE A MARZO 2020

Come anticipato con circolare del 19 marzo 2020, il decreto c.d. Cura Italia ha previsto che ai lavoratori dipendenti
• con reddito da lavoro dipendente del 2019 di importo non superiore a € 40.000,
• che hanno lavorato nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020,
spetta un premio pari a 100 euro netti, da rapportare al numero di giorni di lavoro concretamente svolti nella sede aziendale.

Il bonus potrà essere riconosciuto dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione erogata ad aprile 2020 (relativa a marzo) e comunque entro le operazioni di conguaglio 2020 (ovvero entro dicembre 2020).

Il datore di lavoro recupera l’importo anticipato con

Marzo 10

CORONAVIRUS – ULTERIORI INDICAZIONI

Le misure restrittive per arginare il COVID – 19 sono state estese a tutto il territorio italiano a decorrere da martedì 10 marzo 2020.

Di seguito alcune, ulteriori, specifiche in merito.

AUTOCERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE SPOSTAMENTO PER ESIGENZE LAVORATIVE
L’art. 1, comma 1, lett. a) del Dpcm 8 marzo parrebbe indicare che qualsiasi attività lavorativa giustifichi lo spostamento: è sufficiente dimostrare che si sta andando al lavoro.
E’, altresì, sufficiente un’autocertificazione del dipendente, utilizzando il modello aggiornato e allegato alla presente.
In realtà, la compilazione di quest’ultimo non dovrebbe essere neppure anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione.
Equipollente all’autocertificazione è l’attestazione dell’azienda che, in sostituzione del modulo, serve a certificare l’esistenza di un rapporto di lavoro con la persona, allegato alla presente.
Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertificazione (o attestazione dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteristiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuamente, il modulo deve riportare questa circostanza.

Si ricorda che chi non ha validi motivi per muoversi o che, in sede di autocertificazione, attesterà il falso (e non chi non è meramente in possesso dell’attestazione o dell’autocertificazione già predisposta) rischierà
– l’arresto fino a tre mesi e ammenda fino a 206 euro per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.);
– il carcere da uno a sei anni per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.);
– fino alla reclusione da 3 a 12 anni per delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) e in particolare per il reato di epidemia (nell’ipotesi colposa), che punisce chi «cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni», e che in caso di dolo è punito con la pena dell’ergastolo (art. 438 c.p.).
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni può avvenire anche successivamente (ex post), come indicato nella direttiva dell’Interno.

RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Si raccomanda ai datori di lavoro di effettuare un’attenta valutazione del numero dei lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Il datore di lavoro deve, altresì, preoccuparsi delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendente trova in azienda tra cui, in primo luogo, il rispetto della distanza minima di 1 metro.

Per i dipendenti la cui presenza al lavoro non è strettamente necessaria e per coloro a cui non è garantita una distanza minima di 1 metro e, comunque, in via generale al fine di evitare ogni spostamento superfluo e non strettamente necessario, è raccomandato di:

concedere ai dipendenti un periodo di ferie: si consiglia di concordare tra le parti (possibilmente per iscritto) un periodo di ferie a cui l’azienda non si dovrebbe opporre e che il dipendente non può rifiutare.
attivare modalità di lavoro in smart working, laddove possibile, e in forma semplificata su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. Si prega, nel caso, di avvisare previamente lo Studio per le necessarie comunicazioni agli Istituti.

Si consiglia, altresì, di regolamentare/limitare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (mense), allo svago (aree relax, sala caffè), aree comuni (bagni, spogliatoi) al fine di evitare assembramenti e, comunque, al fine di garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro.
Si ricorda, in ultimo, che i suddetti assembramenti devono sono vietati anche nelle pertinenze esterne dell’azienda.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Marzo 8

CORONAVIRUS – IL DECRETO DELL’08 MARZO 2020 PRIME INDICAZIONI

Dall’8 marzo 2020 entrano in vigore le nuove misure restrittive per arginare il COVID – 19, in vigore fino al 3 aprile per la Province di Pesaro e Urbino, Rimini, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria e per tutta la Regione Lombardia.

• Le imprese sono aperte e possono lavorare;
• I dipendenti possono recarsi al lavoro senza limitazioni;
• Le merci possono partire e arrivare e i trasportatori che vengono dall’estero o dall’Italia possono consegnare o ritirare merci senza limitazioni.

I lavoratori possono spostarsi per comprovate esigenze lavorative.
Parrebbe essere necessario consegnare ai dipendenti e agli autisti di automezzi una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che lo spostamento avviene per esigenze lavorative, allegata alla presente.
Nel frattempo si consiglia di far circolare i dipendenti e gli autisti con contratto di assunzione/contratto di lavoro, unitamente all’ultimo prospetto paga.

È raccomandato ai datori di lavoro di:
• promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di ferie o permessi;
• promuovere, ove possibile, il c.d. smart working (lavoro da casa), anche in assenza di accordi con i dipendenti;
• organizzare eventuali riunioni mediante modalità di collegamento da remoto e, comunque, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Attività di ristorazione e bar
• sono consentite dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore/titolare di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, pena la sospensione dell’attività.
• Dopo le 18 non si possono far accedere clienti all’interno dei locali, né sono consentite vendite di pasti da asporto, ma si possono effettuare consegne di pasti a domicilio.

Attività commerciali
• sono consentite a condizione che il gestore/titolare garantisca un accesso ai luoghi contingentato e con modalità idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni dei locali e tali da garantire il rispetto della distanza di almeno 1 metro, pena la sospensione dell’attività.
• In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di 1 metro, le strutture devono essere chiuse.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE
Si consiglia di affiggere un ulteriore avviso, in aggiunta a quello già indicato nella precedente circolare, con cui si avvisano i dipendenti, clienti e fornitori che:
“È vietato l’accesso ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C”.

Si consiglia di attenersi scrupolosamente al rispetto delle seguenti misure igienico-sanitarie, anche all’interno delle attività commerciali e delle aziende e di affiggerle all’interno dei locali:
• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• Evitare abbracci e strette di mano;
• Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
• Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Si è in attesa di un ulteriore decreto disciplinante le misure economiche a supporto delle realtà produttive e commerciali dei territori colpiti dalle restrizioni indicate, finalizzato a garantire nell’immediato liquidità alle aziende, che dovrebbe vedere la luce tra lunedì 9 e martedì 10 marzo e per il quale sono stati stanziati 7,5 miliardi.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Febbraio 26

LINEE GUIDA CORONAVIRUS

Considerato il recente sopraggiungere del virus anche nelle zone delle Marche ed Emilia Romagna, si delineano di seguito alcune linee guida finalizzate ad aiutare i clienti dello Studio a gestire l’emergenza COVID – 19, tutelando la salute dei loro dipendenti e garantendo la continuità produttiva delle imprese.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Datore di Lavoro deve
– aggiornare la valutazione dei rischi (allegando il nuovo rischio agente biologico);
– Individuare, con medico competente e RSPP, adeguati DPI (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre un piano di emergenza specifico, che preveda monouso di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio;
– Verificare la necessità di prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (misurazione della temperatura ai dipendenti all’ingresso), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinta, dipendenti immunodepressi);
– Informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico fornendo aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti, il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza, informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori.
– In ipotesi di smart working aggiornare l’informativa in materia di salute e sicurezza, integrandola con la previsione delle cautele opportune, con il coinvolgimento del RSPP e del Medico competente.

PRIVACY
NON si può:
– Raccogliere informazioni sui movimenti, patologie o temperature dei dipendenti, fornitori, visitatori;
– Rilevare la temperatura e raccogliere le risposte ad un questionario in presenza di un dipendente, fornitore, visitatore;
– Investigare sugli spostamenti, contatti e stato di salute dei dipendenti, fornitori, visitatori.
SI PUO’
– Posizionare un cartello all’ingresso e mandare una comunicazione ai clienti e fornitori indicando che se sono stati nelle zone a rischio, a contatto con persone a rischio o hanno sintomi influenzali o semplicemente la febbre o la tosse non possono avere accesso allo stabilimento della società;
– Qualora la Direzione voglia tutelarsi rispetto a persone che potrebbero non sapere di avere la febbre e hanno accesso allo stabile della società, è possibile mettere a disposizione dei termometri all’ingresso in modo che i dipendenti/fornitori e visitatori possano misurare la propria temperatura da soli all’ingresso senza essere visti da terzi, con indicazione di cui al precedente punto;
– Qualora la Direzione voglia comunque raccogliere la temperatura dei dipendenti/fornitori e visitatori all’ingresso dello stabile della società, è possibile (ma non raccomandato) avere un medico all’ingresso che fornisce la propria informativa privacy e raccoglie il consenso al trattamento dei dati sulla salute fermo restando che il medico non dovrebbe annotare la temperatura e raccogliere la stessa in un’area non visibile a terzi.

GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE ASSENZE
Come vanno gestite le eventuali assenze dei dipendenti?

1. A CASA PER L’ORDINANZA
Assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa (ad esempio, Lombardia e Veneto, c.d. Zona Rossa). In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi. Un’alternativa, laddove possibile, è il c.d. smart working (lavoro da casa).

2. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.
In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

3. IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato. L’assenza è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. L’assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

4. IN QUARANTENA VOLONTARIA
Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

5. ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale